Legittimità dell’interdittiva antimafia e della conseguente decadenza dell’autorizzazione commerciale per rischio di infiltrazione mafiosa nella partecipazione ad appalti pubblici
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha respinto il ricorso presentato da una società colpita da informazione antimafia interdittiva, seguita dalla decadenza dell’autorizzazione comunale per il commercio di materiali edili. Il provvedimento prefettizio si basava su gravi indizi di contiguità con la criminalità organizzata, coinvolgendo i vertici societari in reati gravi e in tentativi di condizionamento di gare pubbliche. La società contestava la legittimità dell’interdittiva e della decadenza, lamentando la mancata attivazione del contraddittorio, l’assenza di urgente necessità e la superficialità istruttoria. Il TAR ha ritenuto fondate le valutazioni dell’amministrazione, riconoscendo la gravità e l’attualità del rischio mafioso, la legittima omissione del contraddittorio in presenza di gravi elementi indiziari e la corretta applicazione della normativa anche rispetto ad autorizzazioni relative ad attività con soggetti privati. Ha escluso che le dimissioni della direttrice tecnica e la mancata emissione di misure cautelari sui soci elidessero il rischio di infiltrazione. È stata quindi confermata sia la legittimità dell’interdittiva che la revoca dell’autorizzazione commerciale.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza ribadisce la funzione preventiva delle informative antimafia nell’ambito degli appalti pubblici e più in generale per lo svolgimento di attività economiche, anche nei rapporti tra privati, quando emergano fondati indizi di rischio infiltrativo. Il TAR chiarisce che la legittimità dell’interdittiva non è inficiata dall’omissione del contraddittorio se il pericolo risulta attuale e grave, né può essere superata dalla sola rimozione di soggetti coinvolti dai ruoli societari, in quanto il rischio di condizionamento può persistere. L’informazione antimafia, anche nei settori non strettamente pubblici, può comportare la revoca delle autorizzazioni abilitanti, confermando l’efficacia estesa delle misure di prevenzione. Il provvedimento interdittivo è ritenuto fondato su elementi istruttori sufficientemente gravi e attuali e la decadenza dell’autorizzazione, adottata dal dirigente comunale, si attesta come atto dovuto e conforme ai poteri previsti dal TUEL e dal Codice Antimafia.



