02/04/2026
Art. 41

Annullamento dell'aggiudicazione per carenze istruttorie nella verifica di anomalia dell'offerta – Servizio di vigilanza armata Comune di Acerra

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Campania ha accolto il ricorso della società seconda classificata in una gara d’appalto per la vigilanza armata presso il Comune di Acerra, annullando l’aggiudicazione in favore di BEST SECURITY SERVICE S.R.L. La sentenza ha ritenuto che la Stazione Appaltante non abbia svolto un’istruttoria adeguata e approfondita nel verificare la congruità economica dell’offerta aggiudicataria, soprattutto in relazione ai costi delle migliorie tecnologiche proposte e all’esiguità dell’utile aziendale, omettendo di valutare elementi rilevanti per la sostenibilità dell’offerta. La causa viene rinviata alla Stazione Appaltante per una rinnovata istruttoria, e il Comune è condannato alle spese processuali.

Spiegazione Dettagliata

La decisione verte sulla corretta applicazione delle regole in materia di verifica di anomalia delle offerte negli appalti pubblici. Il TAR ha sottolineato che l’amministrazione committente, di fronte a giustificativi apparentemente insufficienti o carenti da parte dell’aggiudicataria in merito ai costi delle migliorie offerte e all’utile d’impresa dichiarato, deve condurre un’analisi approfondita e motivata circa la serietà e l’attendibilità dell’offerta economica. La sentenza evidenzia che, mentre la valutazione sull’anomalia rimane nella sostanziale discrezionalità della stazione appaltante, tale discrezionalità incontra il limite della ragionevolezza e della correttezza istruttoria, specie quando vengono sollevati specifici rilievi dalla parte ricorrente. Nel caso di specie, la documentazione fornita dall’aggiudicataria non consentiva una reale verifica della copertura di tutti i costi inerenti le migliorie tecniche, che pure avevano inciso significativamente sull’assegnazione del punteggio tecnico. L’annullamento dell’aggiudicazione non determina automaticamente l’affidamento alla ricorrente, ma impone alla Stazione Appaltante di rivalutare, con compiuta istruttoria, la congruità dell’offerta dell’aggiudicataria, nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e imparzialità.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 41

L’articolo 41 è stato richiamato per il principio di immodificabilità dell’offerta e per le regole in materia di contenuti e congruità delle proposte tecniche ed economiche dell’appalto. Nel caso di specie, la sentenza ha censurato il fatto che la Stazione Appaltante abbia ritenuto congrua l’offerta tecnica dell’aggiudicataria senza la verifica dei giustificativi relativi ai costi delle migliorie, in violazione della necessità di una documentazione dettagliata e trasparente come richiesto dalla normativa. La sentenza ha ribadito che nell’ambito della verifica di congruità, occorre valutare l’effettiva sostenibilità economica delle proposte progettuali e delle migliorie tecniche in coerenza con l’art. 41, che tutela la qualità, la sicurezza e la trasparenza nelle procedure di gara.

Articoli di riferimento