Sulla legittimità dell'aggiudicazione di un Accordo Quadro all'Università di Napoli e il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica nelle gare d'appalto
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha respinto il ricorso presentato da CN Costruzioni Generali S.p.A. contro l'aggiudicazione di un lotto di lavori edili e impiantistici presso l'Università degli Studi di Napoli 'Federico II'. La ricorrente contestava la legittimità dell'aggiudicazione sostenendo che l'offerta tecnica del raggruppamento aggiudicatario conteneva un dato economico (plafond annuo di 10.000 euro) in apparente violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica. Il TAR ha stabilito che la presenza di tale elemento economico, in concreto, non ha violato la par condicio tra i concorrenti né consentito alla commissione di ricostruire l'offerta economica complessiva dell'aggiudicatario. La lex specialis di gara, inoltre, non vietava espressamente l'indicazione del plafond economico come parametro migliorativo. Il ricorso è stato pertanto respinto.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza chiarisce che il divieto di inserire elementi economici nell'offerta tecnica non va inteso in senso assoluto, ma deve essere applicato tenendo conto delle concrete circostanze e della natura dell'informazione inserita. Nel caso esaminato, il dato economico (plafond annuo di 10.000 euro) era marginale, riferito a un servizio accessorio migliorativo, e non consentiva di dedurre elementi rilevanti dell’offerta economica, come il ribasso percentuale offerto o il prezzo complessivo dell'appalto. Il TAR ha valorizzato la finalità sostanziale della norma e il principio di tassatività delle cause di esclusione dalle gare pubbliche, affermando che l’esclusione non può basarsi su mere formalità prive di effettivo impatto sulla trasparenza e sulla correttezza della procedura. Inoltre, la lex specialis della gara ammetteva la possibilità di quantificare il plafond dei servizi migliorativi anche in termini economici. Di conseguenza, l’aggiudicazione è risultata conforme alla normativa di settore e ai principi di gara.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo 59 disciplina l'istituto dell'accordo quadro, lo strumento giuridico utilizzato per l'affidamento oggetto del ricorso. La sentenza richiama la corretta applicazione delle regole di gara per accordo quadro a operatore unico, sottolineando l’aderenza della procedura all’art. 59 in termini di trasparenza e rispetto dei criteri predefiniti nella lex specialis, con esclusione di elusioni o restrizioni della concorrenza. L’art. 59 fornisce così il contesto regolamentare generale entro cui il TAR valuta la legittimità della procedura e la portata delle prescrizioni disciplinari sulla separazione tra offerta tecnica ed economica.



