Inammissibilità del ricorso contro la delibera regionale e gli atti endoprocedimentali relativi alla revisione dei corrispettivi della gara TPL di Caserta: assenza di effetti lesivi immediati
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da alcune società di trasporto contro la delibera regionale e gli atti collegati che autorizzavano la revisione del corrispettivo relativo al Lotto 3 (Caserta) della gara TPL. Il ricorso è stato respinto perché gli atti impugnati sono stati qualificati come meri atti di indirizzo e ricognizione, privi di effetti provvedimentali lesivi immediati per i ricorrenti. Inoltre, è stato rilevato il difetto di interesse ad agire, in quanto le società ricorrenti non avevano partecipato alla gara e l'assetto definitivo degli interessi era ancora da definirsi da parte della ACaMIR attraverso l’adozione degli atti conclusivi della procedura.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda sulla natura meramente endoprocedimentale e ricognitiva degli atti impugnati (delibera regionale, relazioni tecniche e PEF aggiornati). Secondo il TAR, tali atti non producono conseguenze dirette nella sfera giuridica dei ricorrenti, non essendo ancora intervenuti provvedimenti definitivi e concretamente lesivi. Inoltre, il Collegio sottolinea che per l’ammissibilità del ricorso amministrativo è necessario che l’atto impugnato abbia immediata idoneità lesiva e che il ricorrente abbia un interesse attuale e qualificato, cosa che qui manca, dato che i ricorrenti non hanno neanche partecipato alla gara. Sul piano sostanziale, il TAR osserva comunque che la disciplina di gara e il contratto prevedevano la possibilità di verifica e adeguamento del PEF al momento del subentro, nonché di modifiche alle condizioni economiche, entro certi limiti, anche in attuazione di norme europee e nazionali sulle concessioni di servizi pubblici. La doglianza circa la violazione dei principi di immodificabilità dell’offerta e di par condicio competitorum, pertanto, non è fondata perché la procedura di aggiornamento era prevista dalla lex specialis.



