03/11/2025
Art. 101

Esclusione dalla gara per dichiarazioni non veritiere sul possesso dei requisiti: limiti al soccorso istruttorio

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Campania ha respinto il ricorso della Cooperativa Ambarabà Ciccì Cocò contro l'esclusione dalla procedura di affidamento del servizio di gestione dell’asilo nido, disposta dal Comune di Casalnuovo di Napoli. La cooperativa era stata esclusa per aver presentato dichiarazioni non veritiere sui servizi resi in passato, dichiarando importi maggiori di quelli effettivamente attestati dal Comune di Casoria. La ricorrente lamentava l’omessa attivazione del soccorso istruttorio per correggere l’errore, ma il tribunale ha riconosciuto la legittimità dell’esclusione, ritenendo la falsità delle dichiarazioni causa insuperabile e, quindi, insuscettibile di sanatoria tramite soccorso istruttorio.

Spiegazione Dettagliata

La decisione esclude la possibilità che il soccorso istruttorio possa essere invocato quando un operatore economico abbia presentato dichiarazioni non veritiere circa il possesso di requisiti essenziali per la partecipazione alla gara, come l’esperienza pregressa e gli importi dei servizi già svolti. Il TAR, richiamando consolidata giurisprudenza, distingue tra irregolarità sanabili (es. meri errori materiali o omissioni evidenti) e dichiarazioni false o fuorvianti, che invece non sono mai sanabili. Nel caso in esame, la documentazione presentata conteneva indicazioni non corrispondenti alla realtà circa i servizi svolti presso la pubblica amministrazione. Il tentativo della ricorrente di integrare o correggere la situazione, anche presentando l’effettivo possesso del requisito attraverso altri servizi resi a privati, non è stato ritenuto sufficiente a superare la violazione. Il principio di autoresponsabilità impone che le imprese rispondano totalmente delle dichiarazioni rese in gara; il soccorso istruttorio, previsto dall’art. 101 del Codice degli Appalti, non può essere utilizzato per ‘sanare’ dichiarazioni mendaci. La sentenza ribadisce la funzione di garanzia della completezza, correttezza e veridicità della documentazione di gara, a tutela della par condicio competitorum e dell’interesse pubblico.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 101

L’articolo 101 è stato richiamato dalla ricorrente per giustificare la richiesta di attivazione del soccorso istruttorio, invocando la possibilità di correggere o integrare la dichiarazione di possesso dei requisiti. Il TAR, però, ha chiarito che il soccorso istruttorio ex art. 101 consente solo la sanatoria di omissioni, incompletezze o irregolarità formali della documentazione amministrativa, non invece di dichiarazioni non veritiere o mendaci. Di conseguenza, in presenza di dichiarazioni false relative ai requisiti, il soccorso istruttorio non può essere attivato e l'esclusione è legittima.

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