03/11/2025
Art. 94Art. 95Art. 98Art. 106

Esclusione da gara d’appalto per servizio di refezione scolastica nel Comune di Casaluce: legittimità della decisione per grave illecito professionale

Visualizza documento originale

Sintesi della Sentenza

Il TAR Campania ha respinto il ricorso della società esclusa da una gara per il servizio di refezione scolastica nel Comune di Casaluce. L’esclusione era stata motivata dalla decadenza da una precedente aggiudicazione per gravi inadempienze riscontrate in un appalto analogo presso il Comune di San Nicola la Strada, nonché dal rinvio a giudizio del legale rappresentante per frode in pubbliche forniture. Il Tribunale ha ritenuto che la stazione appaltante abbia correttamente esercitato la propria discrezionalità nel valutare la gravità dell’illecito professionale, considerando sia il bene giuridico leso (salute e sicurezza alimentare dei minori) sia le specifiche condotte accertate. Irrilevante l’ammissione ad altre gare o le misure di self-cleaning adottate, giudicate insufficienti. Il ricorso è stato dichiarato infondato e la società condannata alle spese.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza chiarisce che la stazione appaltante, nel valutare l’affidabilità di un operatore economico ai fini della partecipazione a una gara pubblica, gode di ampia discrezionalità, purché la decisione sia puntualmente motivata alla luce delle specifiche norme del Codice dei Contratti Pubblici. Nel caso di specie, la società esclusa era stata precedentemente destinataria di un provvedimento di decadenza da un appalto simile, fondato su gravi inadempienze accertate (tra cui carenze igienico-sanitarie e non conformità rispetto al capitolato). Inoltre, il legale rappresentante era stato rinviato a giudizio per frode in pubbliche forniture, fattispecie che costituisce causa di esclusione automatica ai sensi dell’art. 94 del Codice. La sentenza evidenzia che la stazione appaltante ha motivato con attenzione la propria scelta, indicando sia l’oggettiva rilevanza delle violazioni sia l’inidoneità delle misure di self-cleaning proposte dalla società ricorrente a ripristinare il necessario rapporto fiduciario. Il TAR ha respinto tutte le doglianze della ricorrente, sia perché coperte da giudicato (essendo già state respinte in altra sede), sia perché non idonee a scalfire la valutazione discrezionale della stazione appaltante. La sentenza conferma che in materia di gravi illeciti professionali e integrità degli operatori economici, l’interesse pubblico alla tutela della sicurezza e qualità dei servizi destinati a soggetti deboli (quali i minori) giustifica un’anticipazione della soglia di tutela e del rigore valutativo.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 94

Richiamato per giustificare l’esclusione automatica dalla gara in caso di accertamento giudiziale di reati gravi, in particolare la frode in pubbliche forniture contestata al legale rappresentante della società esclusa. Il rinvio a giudizio per tale reato veniva considerato come elemento autonomo e sufficiente per l’esclusione, ai sensi dell’art. 94, comma 1, lett. b), del nuovo Codice.

Articolo 95

Citato quale fondamento della facoltà, e non obbligo, della stazione appaltante di escludere un operatore economico nei casi di illecito non automaticamente sanzionato dalla legge, ovvero laddove la valutazione dell’affidabilità resti comunque assegnata al giudizio discrezionale dell’amministrazione, sulla base delle concrete circostanze accertate nel caso specifico.

Articolo 98

È il cuore della motivazione dell’esclusione: disciplina l’illecito professionale grave quale causa di esclusione, individuando i parametri di valutazione (gravità della condotta, bene giuridico leso, entità della lesione, tempo trascorso), la tipizzazione delle fattispecie (es. risoluzione per inadempimento, condanna risarcitoria), e la necessità di un’espressa motivazione. La sentenza ribadisce che la stazione appaltante può basare l’esclusione su significative carenze nell’esecuzione di precedenti contratti, e che la motivazione deve essere specifica e proporzionata, come avvenuto nel caso di specie.

Articolo 106

Richiamato con riferimento al procedimento conseguenziale di escussione della garanzia fideiussoria prestata dalla società esclusa, quale conseguenza tipica dell’esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali, secondo quanto previsto dal Codice.

Articoli di riferimento