Legittimità dell'affidamento diretto e limiti del sindacato giudiziario nelle procedure sotto soglia ai sensi dell'art. 50 del Codice degli Appalti
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha respinto il ricorso della cooperativa La Gioiosa contro l'affidamento diretto del servizio di supporto amministrativo all'Ufficio di Piano assegnato alla cooperativa Marica dal Comune di Somma Vesuviana. La ricorrente aveva contestato l'oscuramento parziale dell'offerta tecnica della Marica, la mancata pubblicazione della graduatoria, la motivazione della scelta e l'attribuzione dei punteggi. Il Tribunale ha dichiarato la parte del ricorso riguardante l'accesso agli atti irricevibile per tardività e ha rigettato le altre doglianze rilevando che in caso di affidamento diretto sotto soglia il sindacato giurisdizionale è limitato e le valutazioni tecniche sono riservate alla discrezionalità dell'amministrazione, purché non manifestamente illogiche o arbitrarie. La procedura, pur procedimentalizzata, non si trasforma in gara né obbliga l’amministrazione a dettagliata motivazione delle scelte.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza chiarisce che, nelle procedure di affidamento diretto ai sensi dell’articolo 50 del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante gode di ampia discrezionalità nella scelta dell’operatore economico, la quale sfugge al sindacato del giudice amministrativo salvo evidenti e gravi vizi come arbitrarietà o illogicità manifesta. La proponente non ha impugnato tempestivamente l’oscuramento dell’offerta tecnica, rendendo quella censura irricevibile. Quanto alla mancata pubblicazione della graduatoria e al metodo di valutazione, il TAR ha ritenuto conforme la procedura all’auto-vincolo indicato nel bando e alle disposizioni legislative che permettono una procedimentalizzazione senza trasformazione in gara. Le censure sulla valutazione tecnica sono inammissibili perché il giudice non può sostituirsi alla commissione salvo casi di palesi errori. In definitiva, la decisione di affidamento diretto è stata ritenuta legittima, con compensazione integrale delle spese di giudizio.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 50 è centrale nella sentenza perché definisce le caratteristiche e i limiti delle procedure di affidamento diretto sotto soglia, come nel caso in esame. Il TAR ha applicato il principio secondo cui l’affidamento diretto, anche se procedimentalizzato tramite raccolta di preventivi, non si trasforma in gara e conferisce ampia discrezionalità alla stazione appaltante nella scelta del contraente. Di conseguenza, il giudice amministrativo limita il proprio sindacato alla verifica di vizi manifesti (illogicità, arbitrarietà) e non entra nel merito tecnico delle valutazioni di offerta. Inoltre, i termini per impugnare le decisioni connesse all’affidamento diretto vengono richiamati nel rigetto delle doglianze sulla tardività del ricorso.



