Project Financing e discrezionalità amministrativa nella scelta della proposta di interesse pubblico – Sentenza TAR Campania, Sez. IX, 10 marzo 2026
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha respinto il ricorso di Siram S.p.A. che contestava la deliberazione con cui l’ASL Napoli 3 Sud dichiarava di interesse pubblico la proposta di partenariato pubblico-privato (PPP) presentata da Renovit Public Solutions S.p.A. Siram lamentava la mancata comparazione effettiva delle proposte e la violazione dei principi di trasparenza, concorrenza, parità di trattamento e delle procedure previste dal nuovo codice degli appalti (D.lgs. 36/2023). Il Tribunale ha chiarito che, nella fase preliminare di valutazione dell’interesse pubblico delle proposte di project financing, l’amministrazione gode di ampia discrezionalità e non è tenuta a una comparazione tecnica delle offerte. La decisione non viola i principi di diritto nazionale ed eurounitario, poiché la scelta riguarda la valutazione dell’interesse pubblico e non l’aggiudicazione di una gara. È stato ritenuto legittimo l’assoggettamento della procedura alla nuova disciplina (D.lgs. 36/2023) e la mancata richiesta di aggiornamento delle proposte agli operatori economici preesistenti. Spese compensate per la complessità della vicenda.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza chiarisce che, nella procedura di project financing su iniziativa privata, la fase iniziale in cui l’amministrazione valuta la dichiarazione di pubblico interesse sulle proposte presentate da operatori economici non è assimilabile all’aggiudicazione di una gara pubblica. Non sussiste, quindi, un obbligo di comparazione puntuale e analitica tra tutte le proposte ricevute, né la necessità di una motivazione rafforzata; è sufficiente che l’ente motivi in modo adeguato le proprie scelte in relazione all’interesse pubblico e alla coerenza con la programmazione e la normativa vigente.
Il TAR ha inoltre escluso la violazione dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione: l’ASL aveva legittimamente valutato la proposta di Renovit come maggiormente conforme al nuovo quadro normativo e alle esigenze dell’ente, rispetto a quelle depositate in epoca antecedente alla riforma, senza obbligo di invitare i proponenti precedenti ad aggiornare i loro progetti. Il principio del “tempus regit actum” non trova applicazione alle proposte di PPP presentate su iniziativa privata: la normativa applicabile è quella vigente al momento della dichiarazione di interesse pubblico, non della presentazione della proposta da parte del privato. Il Tribunale ha anche respinto la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, ritenendo che la disciplina nazionale non sia in contrasto con le direttive europee in materia di concessioni e appalti in questa fase procedimentale, vista la discrezionalità amministrativa e l’assenza di una vera e propria selezione competitiva tra offerte comparabili. La domanda di accesso agli atti è stata respinta in quanto la documentazione richiesta era da considerarsi prematura, essendo ancora in corso la fase istruttoria. In definitiva, il ricorso viene respinto in quanto infondato.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 193 è centrale nella sentenza, disciplinando la procedura su iniziativa privata per PPP. Il TAR interpreta l’art. 193 nel senso che la fase preliminare consente all’amministrazione ampia discrezionalità; essa deve solo valutare la coerenza con l’interesse pubblico e la programmazione, senza obbligo di comparazione tecnica puntuale tra tutte le proposte. L’atto impugnato non è una vera e propria aggiudicazione, ma la scelta di avviare il dialogo con il proponente la cui proposta appare più in linea con il quadro normativo vigente. In particolare, viene escluso che l’ente fosse tenuto ad aggiornare o riaprire la procedura per consentire agli altri operatori di conformarsi alla nuova disciplina, attribuendo l’onere dell’adeguamento agli stessi proponenti privati.
L’articolo 200 viene citato tra le norme di riferimento poiché la proposta di Renovit, oggetto del contendere, riguarda un contratto di prestazione energetica (EPC). Sebbene la sentenza non entri nel merito applicativo della disciplina tecnica di questo articolo, ne conferma la rilevanza quale base normativa della tipologia contrattuale proposta e la necessità, in sede di esame di pubblico interesse, di considerare la coerenza tecnica e normativa (anche rispetto a criteri di efficienza energetica e monitoraggio).



