Esclusione da gara per invio tardivo e con modalità non conformi delle giustificazioni: prevalenza delle regole telematiche e della lex specialis
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha respinto il ricorso presentato dal RTI Meranese Servizi S.p.A. e Jobbing Soc. Coop., escluso dalla procedura di gara per il servizio di pulizia presso l'AORN Cardarelli, confermando la legittimità dell'esclusione dovuta all'invio tardivo e tramite canali non conformi dei giustificativi sull'anomalia dell'offerta. La sentenza stabilisce che l’obbligo di utilizzo esclusivo della piattaforma telematica, previsto dalla lex specialis e dal Codice degli Appalti, deve essere rispettato sia dai concorrenti sia dall'amministrazione. In assenza di malfunzionamenti del sistema, non è possibile inviare documentazione attraverso altri canali (come PEC). La stazione appaltante, pertanto, ha correttamente escluso il concorrente per inosservanza delle modalità, nel rispetto dei principi di par condicio, imparzialità e autoresponsabilità.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si fonda sull'importanza delle regole dettate dalla lex specialis di gara e dal nuovo Codice dei contratti pubblici, che impongono l'utilizzo di piattaforme digitali specifiche per tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici. Il Collegio ha rilevato che le ricorrenti non hanno rispettato tali modalità, inviando le giustificazioni richieste ai fini della verifica dell'anomalia oltre il termine orario fissato e tramite PEC non abilitata, senza segnalare difficoltà tecniche sul portale. La sentenza sottolinea che la regola tecnica della piattaforma garantisce trasparenza e parità di trattamento, e che la violazione delle procedure di trasmissione comporta l’inutilizzabilità della documentazione. Viene inoltre rimarcato che la flessibilità prevista dal Codice per la durata dei termini (art. 110) non consente deroghe ai canali di presentazione fissati. Respinta anche l’eccezione relativa alla pretesa non perentorietà del termine orario, stante la discrezionalità del RUP purché entro il limite massimo di legge. La stazione appaltante non solo ha agito in conformità alle norme, ma era anche vincolata al rispetto delle proprie prescrizioni di gara per tutelare la par condicio. Alla luce di ciò, il ricorso per l'annullamento dell’esclusione e per la richiesta di subentro nell'appalto è stato respinto in toto.
Collegamenti al Codice Appalti
Utilizzato a fondamento dell'obbligo, dal 1° gennaio 2024, di gestione delle procedure di gara esclusivamente tramite piattaforme digitali interoperabili; viene richiamato per giustificare la legittimità della prescrizione di invio delle giustificazioni solo tramite la piattaforma SIAPS, escludendo l'uso di altri canali (come PEC), salvo comprovati malfunzionamenti.
Richiamato per sottolineare il quadro nazionale di digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati e delle comunicazioni tra operatori economici e amministrazione. La piattaforma di gara viene regolata anche per assicurare trasparenza e tracciabilità, principi rispettati dall'amministrazione nel caso di specie.
Invocato dalla ricorrente ma ritenuto non applicabile poiché non risulta dimostrata alcuna alterazione dell’accesso al sistema o malfunzionamento che giustificasse l’uso di canali differenti; l'articolo regola il funzionamento delle piattaforme e la sospensione dei termini in caso di loro indisponibilità, evenienza non verificatasi nel caso concreto.
Applicato per stabilire che tutte le comunicazioni di gara devono avvenire tramite piattaforme digitali previste dall’ecosistema nazionale, escludendo l’utilizzo di domicili digitali o PEC solo in assenza delle suddette piattaforme, circostanza non sussistente nel caso esaminato.
Citato per regolare la procedura di verifica delle offerte anormalmente basse; la sentenza precisa che il termine massimo per la presentazione delle giustificazioni (15 giorni) può essere specificato dal RUP anche con riferimento ad un preciso orario. Il rispetto delle modalità e dei termini fissati dalla lex specialis, secondo l’articolo e la nuova disciplina, è vincolante per tutte le parti.



