04/08/2026
Art. 59

Legittimità della Revoca in Autotutela di Gara d'Appalto e Improcedibilità dell'Impugnazione dell'Esclusione

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Campania ha rigettato il ricorso della S.A.CO.S.E.M. s.r.l. contro la revoca, da parte del Comune di Torre del Greco, di una gara d'appalto per la mitigazione del rischio erosione costiera e il recupero ambientale del litorale. La revoca, motivata dall'interesse pubblico alla ripianificazione e all’inserimento dell’intervento in un più ampio programma strategico, è stata ritenuta legittima. Di conseguenza, il ricorso della società contro la propria esclusione dalla precedente gara è stato dichiarato improcedibile.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza si concentra sulla legittimità dell’esercizio del potere di autotutela da parte dell’Amministrazione, che ha revocato una procedura di gara già in corso, offrendo una motivazione legata a sopravvenute esigenze di interesse pubblico (aggiornamento degli obiettivi progettuali, mutamento del contesto e coordinamento con altri interventi strategici regionali e comunali). Il TAR ha riconosciuto la piena discrezionalità dell’Amministrazione nella scelta di revocare la gara, a condizione che le motivazioni siano logiche, ragionevoli e proporzionate, secondo quanto previsto dall’art. 21-quinquies della legge 241/1990 e dalla giurisprudenza amministrativa. Nel caso di specie, la rinnovata strategia di intervento e la programmazione di una nuova gara più ampia hanno giustificato pienamente la revoca. Inoltre, ritenendo infondate le censure della ricorrente, il TAR ha dichiarato improcedibile anche il ricorso sull’esclusione dell’impresa, poiché la revoca della gara assorbe ogni ulteriore interesse sull’esclusione stessa. Le spese sono state compensate per la complessità della vicenda.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 59

L’art. 59 del D.Lgs. 36/2023 è stato richiamato nella descrizione della nuova procedura di gara indetta dal Comune, che, a differenza della precedente (oggetto del ricorso), prevede la stipula di un accordo quadro suddiviso in più lotti e con oggetto ampliato rispetto al singolo appalto integrato precedentemente bandito. La nuova gara ricorre all’accordo quadro per coordinare una pluralità di interventi strategici, confermando la scelta amministrativa come coerente con la normativa vigente in materia di affidamento di appalti pubblici quando si tratta di programmare e realizzare interventi su scala ampia, come richiesto dall’art. 59. Questo collegamento giustifica ulteriormente la diversità tra la vecchia e la nuova gara, escludendo l’automatica caducazione degli atti e sostenendo l’improcedibilità del ricorso.

Articoli di riferimento