05/03/2025
Art. 94

Rigetto del ricorso contro l'informativa antimafia ostativa per permeabilità mafiosa di un'impresa partecipante a gara pubblica

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Sintesi della Sentenza

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha respinto il ricorso presentato da una società contro l'informativa antimafia ostativa emessa dalla Prefettura di Caserta, che ne ha evidenziato il rischio di infiltrazione mafiosa. La società aveva contestato la fondatezza delle indagini, la motivazione del provvedimento e la mancata applicazione di misure di prevenzione meno gravose. Il Tribunale ha ritenuto che il quadro indiziario fosse grave e fondato su elementi concreti, giustificando la misura interdittiva e ha confermato la discrezionalità della Prefettura nel valutare la situazione. In particolare, non è stata condivisa la tesi della società secondo cui l'agevolazione mafiosa fosse occasionale, giustificando pertanto l'adozione della misura interdittiva anziché misure meno afflittive.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza conferma il principio per cui la valutazione del pericolo di infiltrazione mafiosa da parte della Prefettura si basa su un giudizio probabilistico e non sulla certezza penale. In questo caso, il Tribunale ha ritenuto che gli indizi raccolti – inclusi il coinvolgimento in indagini complesse, il rinvio a giudizio del socio accomandatario per concorso esterno in associazione mafiosa e il quadro investigativo complessivo – costituiscano un fondamento ragionevole per ritenere concreto e attuale il rischio di permeabilità mafiosa. La decisione afferma anche che il rigetto delle misure di prevenzione collaborativa è motivato dall’evidenza di collegamenti continuativi e stabili con la criminalità organizzata, escludendo quindi l’ipotesi di una agevolazione solo occasionale. La discrezionalità della Prefettura viene tutelata, potendo il giudice amministrativo sindacarla solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, senza entrare nel merito dell’accertamento penale. La sentenza rigetta, pertanto, il ricorso e compensa le spese.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 94

L'articolo 94, che disciplina le cause di esclusione automatica di operatori economici in presenza di legami con organizzazioni mafiose o misure antimafia, è stato implicitamente applicato per giustificare l'informativa interdittiva antimafia a carico della società. Il Tribunale ha confermato come la presenza di gravi indizi di collegamenti con la criminalità organizzata e il rinvio a giudizio di un socio accomandatario costituiscano una causa di esclusione che legittima la misura interdittiva, in linea con le previsioni dell'articolo.

Articoli di riferimento