05/05/2026
Art. 37

Illegittimità della Revoca della Gara d’Appalto per l’Acquisto di Tomografi e Obblighi di Ottemperanza: Sentenza TAR Campania 2026

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Campania ha annullato la delibera della ASL Napoli 2 Nord che aveva revocato l’aggiudicazione e l’intera gara per l’acquisto di tomografi destinati agli ambulatori di oculistica di tre distretti, ritenendo le motivazioni della revoca carenti e non supportate da adeguate esigenze di pubblico interesse. Il giudice ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione alla precedente sentenza (n. 5029/2025), disponendo la riconvocazione della commissione di gara per una nuova motivazione del giudizio di equivalenza sui prodotti offerti. Ha respinto le richieste di aggiudicazione automatica e di risarcimento danni, ma ha accolto la domanda di Bioptika s.r.l. e Pharma-J s.r.l. nella parte relativa all’annullamento del provvedimento di revoca, condannando l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali.

Spiegazione Dettagliata

La decisione chiarisce i limiti del potere della stazione appaltante nell’esercizio dell’autotutela successiva all’annullamento di una aggiudicazione d’appalto per vizio motivazionale. In particolare, secondo il TAR, la ASL avrebbe dovuto limitarsi a riesaminare e motivare puntualmente il proprio giudizio di equivalenza tecnico-funzionale, come richiesto dalla sentenza precedente, senza procedere, senza adeguata motivazione, all’annullamento dell’intera gara. Le ragioni addotte dall’Amministrazione (riorganizzazione del personale e adeguamento al DM 77/2022) sono state ritenute generiche, non documentate e, in parte, già esistenti al momento dell’indizione della procedura. In assenza di sopravvenienze reali e documentate, il potere di revoca ex art. 21 quinquies l. 241/90 è stato esercitato illegittimamente. Il giudice, in applicazione del principio del c.d. 'one shot temperato', riconosce un solo potere di riesame negativo dopo una sentenza di annullamento e, in caso di persistente inottemperanza, nomina un Commissario ad acta. Viene inoltre chiarito che in presenza di vizi meramente strumentali non nasce, senza ulteriore istruttoria, un diritto soggettivo all’aggiudicazione e al risarcimento in forma specifica, ma solo un interesse alla ripetizione della valutazione secondo le regole dettate dal giudicato.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 37

L’articolo 37 è richiamato nella motivazione della delibera impugnata dall’ASL, che ha giustificato la revoca del bando citando la necessità di inserire il nuovo fabbisogno aziendale (i tomografi) nella Programmazione triennale 2026-2028, come previsto dal nuovo codice. Il TAR, tuttavia, giudica tale richiamo inconferente nella parte in cui la programmazione era già in vigore al momento della gara oggetto di contestazione, e la necessità di dotazione dei tomografi era già stata accertata con la precedente programmazione; pertanto, il riferimento all’aggiornamento programmatorio non costituisce di per sé un motivo valido e sopravvenuto di revoca della gara.

Articoli di riferimento