05/09/2024
Art. 57

Rigetto del ricorso sulla presunta mancata clausola sociale nella gara per fornitura di prodotti chimici

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Sintesi della Sentenza

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha respinto il ricorso presentato da Prochin Italia contro l’aggiudicazione a Chimpex Industriale spa di una gara per la fornitura di prodotti chimici a GORI S.p.A. Il motivo principale del ricorso era l’assenza, nell’offerta di Chimpex Industriale, della dichiarazione a garanzia della stabilità occupazionale del personale, prevista dal disciplinare. Il TAR ha stabilito che, essendo un appalto di fornitura privo di rilevanza di manodopera, non si applica l’obbligo previsto per le clausole sociali e il passaggio di personale previsto per appalti di lavori o servizi. Di conseguenza, l’esclusione di Chimpex non era giustificata e l’aggiudicazione è confermata.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza si basa sulla distinzione normativa tra appalti di lavori e servizi, nei quali opera l’obbligo delle clausole sociali con previsione di stabilità occupazionale, e appalti di fornitura per i quali tale obbligo non sussiste. Nel caso specifico, l’appalto riguardava la fornitura di prodotti chimici senza alcun costo di manodopera indicato, pertanto la clausola di stabilità del personale non poteva essere imposta né interpretata come condizione di esclusione. Il TAR ha fatto riferimento anche alle linee guida ANAC e alla normativa vigente (d.lgs. 36/2023) per confermare che le clausole sociali si applicano soltanto ai contratti di lavori e servizi diversi da quelli intellettuali. L’obbligo di garantire il rispetto dei contratti collettivi da parte dell’aggiudicatario è infatti soddisfatto dall’allegazione presentata da Chimpex sulla situazione del personale. La decisione tutela l’equilibrio tra tutela del lavoro e libertà d’impresa evitando una interpretazione estensiva non prevista dalla legge che imporrebbe un obbligo di assunzione del personale del precedente appaltatore in un appalto di mera fornitura.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 57

L’articolo 57 è stato richiamato per sottolineare che l’obbligo di inserire clausole sociali nei bandi di gara riguarda esclusivamente i contratti di lavori e servizi (diversi da quelli intellettuali), e non si applica ai contratti di fornitura come quello oggetto della gara. Il Tribunale ha quindi escluso che la clausola di stabilità occupazionale potesse essere imposta a Chimpex, essendo tale prescrizione non prevista dalla normativa per appalti di fornitura.

Articoli di riferimento