05/09/2025
Art. 94

Annullamento interdittiva antimafia e provvedimenti conseguenti per difetto di adeguata istruttoria e motivazione nel settore degli appalti pubblici

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Campania ha accolto il ricorso di una società esclusa da gare d'appalto e da elenchi di operatori pubblici a causa di informativa antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di Napoli. Il Tribunale ha ritenuto che la seconda interdittiva, confermata a seguito di un nuovo esame da parte della Prefettura, fosse priva di adeguato supporto probatorio: il solo legame familiare tra l’amministratore della società e un soggetto con precedenti antimafia non è stato ritenuto sufficiente a comprovare un rischio effettivo di infiltrazione della criminalità organizzata nella gestione societaria. Sono stati quindi annullati tutti i successivi provvedimenti di esclusione, sospensione o revoca adottati da enti pubblici e privati in forza dell’interdittiva, mentre il ricorso introduttivo contro la prima interdittiva è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spiegazione Dettagliata

Il TAR ha motivato la propria decisione affermando che il provvedimento interdittivo prefettizio, che aveva determinato a cascata l’esclusione della società da appalti e albi pubblici, non era fondato su elementi concreti in grado di dimostrare un effettivo condizionamento criminale dell’attività d’impresa. In particolare, la Prefettura aveva basato la propria valutazione principalmente su rapporti di parentela e residenza tra la figlia/amministratore e il padre controindicato, senza individuare elementi fattuali idonei a provare una diretta ingerenza del soggetto mafioso nella società. La decisione richiama la necessità, in materia di interdittive antimafia, di fornire una motivazione che non si basi su mere presunzioni ma su dati oggettivi e riscontri fattuali circa la gestione societaria e l’eventuale asservimento all’interesse mafioso. In assenza di tali riscontri, anche alla luce dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, l’esclusione automatica prevista dalla normativa non può essere applicata. Il TAR, pertanto, ha riconosciuto l’illegittimità sia dell’interdittiva che dei provvedimenti conseguenti adottati da altre amministrazioni pubbliche, mentre ha dichiarato improcedibile il ricorso contro la prima interdittiva in quanto l’amministrazione aveva già riesaminato autonomamente la posizione della società.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 94

L’articolo 94 del nuovo Codice degli Appalti disciplina le cause di esclusione automatica di un operatore economico, in particolare in presenza di misure antimafia o tentativi di infiltrazione mafiosa. Nella sentenza, il TAR ha valutato se ricorressero effettivamente i presupposti di esclusione previsti dalla norma: ha concluso che, in mancanza di prove concrete di un’effettiva ingerenza criminale nella gestione della società, non si può applicare l’automatismo dell’esclusione. La Prefettura aveva infatti dato avvio alla catena di esclusione sulla base di una valutazione indiziaria non suffragata da riscontri fattuali, travalicando i limiti di proporzionalità e ragionevolezza richiesti dal legislatore ai sensi dell’art. 94. La mera contiguità familiare, secondo il TAR, non può comportare automaticamente l’esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione a gare pubbliche o dalla permanenza negli elenchi di operatori qualificati.

Articoli di riferimento