Legittimità dell'aggiudicazione del lotto 4 nella gara per la fornitura di apparecchiature elettromedicali presso l’AORN di Caserta e applicazione del principio di equivalenza
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha respinto il ricorso principale di Techlab Works S.r.l. contro l'aggiudicazione a Getinge Italia S.r.l. del lotto 4 di una gara per la fornitura e posa in opera di un sistema di gestione integrato di sale operatoria, ritenendo che i monitor da 49 pollici offerti dall'aggiudicataria soddisfano comunque le esigenze della stazione appaltante e il principio di equivalenza tecnica previsto dalla normativa e dalla lex specialis. E' stato ritenuto valido anche il punteggio premiale attribuito alla risoluzione dei monitor. Il ricorso incidentale di Getinge Italia S.r.l. è stato dichiarato improcedibile, stante la reiezione di quello principale. Le spese sono state poste a carico di Techlab Works.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si fonda anzitutto sulla valutazione che il ricorso principale non sia tardivo: il termine per impugnare decorre dalla comunicazione formale dell’aggiudicazione definitiva, in applicazione degli artt. 90 e 209 del D.lgs 36/2023 e delle modifiche all’art. 120 c.p.a., e non dalla proposta di aggiudicazione, né dalla mera pubblicazione della verifica sulla documentazione amministrativa. Nel merito, il TAR ha ritenuto che, sebbene la lex specialis richiedesse monitor da 50 pollici, la differenza di un pollice sui monitor offerti da Getinge (49'') non concretizza una difformità tale da giustificare l’esclusione, atteso il principio di equivalenza tecnica (art. 18 del disciplinare e giurisprudenza Cons. Stato), che promuove la concorrenza e la piena corrispondenza all’uso richiesto. Inoltre, i monitor di Getinge sono idonei a supportare la risoluzione tecnica richiesta, legittimando il punteggio premiale loro attribuito. Non essendo configurabile una violazione della par condicio o della legge di gara, l’aggiudicazione è stata confermata. Il ricorso incidentale (che contestava l’ammissione di Techlab) è divenuto improcedibile, venuto meno l’interesse. Le spese sono state regolate secondo il principio di soccombenza.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo 36 è stato applicato per valutare la tempistica e la modalità di accesso agli atti di gara. Il TAR ha accertato che la stazione appaltante non aveva fornito tempestivamente tutta la documentazione rilevante e che il termine per il ricorso decorreva dalla comunicazione formale dell’aggiudicazione definitiva e dal momento in cui gli atti sono effettivamente messi a disposizione, in conformità alle prescrizioni procedurali previste da questo articolo.
L'articolo 71 è stato richiamato come fondamento normativo della procedura aperta utilizzata dalla stazione appaltante per la gara, legittimando la partecipazione di più operatori economici e la trasparenza dell’intero processo di gara.
L'articolo 79 è stato considerato per la valutazione della conformità tecnica delle offerte rispetto alle specifiche tecniche richieste dal capitolato e dagli allegati. La sentenza ha interpretato le specifiche tecniche secondo il principio di equivalenza, ammettendo prodotti sostanzialmente corrispondenti (come i monitor da 49 pollici, rispetto ai 50 richiesti).
L'articolo 90 è stato centrale per determinare il momento dal quale decorreva il termine d’impugnazione: il TAR ha stabilito che il termine di 30 giorni per il ricorso avverso l’aggiudicazione decorre dalla comunicazione formale dell’esito dell’aggiudicazione definitiva, e non da precedenti atti interni, applicando le regole sulle comunicazioni ai partecipanti.
L'articolo 209, che modifica il codice del processo amministrativo, è stato utilizzato per confermare che, nelle procedure disciplinate dal nuovo codice degli appalti, il termine processuale per impugnare decorre dalla comunicazione ex art. 90 o dalla disponibilità effettiva degli atti. Il TAR ha applicato queste norme per dichiarare ammissibile (non tardivo) il ricorso principale e ha richiamato le regole sulla tutela giurisdizionale nelle controversie in materia di appalti.



