Legittimità del chiarimento interpretativo nel bando di gara e applicazione del principio di equivalenza funzionale tra prodotti nella gara per forniture ospedaliere
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha respinto il ricorso di Baxter S.p.A. avverso l’aggiudicazione a Johnson & Johnson Medical S.p.A. di una gara per forniture di medicazioni emostatiche. La contestazione riguardava l’ammissibilità dell’offerta di Johnson & Johnson, poiché presentava un dosaggio superiore a quello stabilito nel bando (8 ml contro 5 ml +/- 1 ml) e una formulazione dell’offerta basata su millilitri anziché su confezioni. La stazione appaltante aveva chiarito, rispondendo a un quesito, che la comparazione delle offerte doveva effettuarsi in base alla quantità di prodotto espressa in millilitri, non in confezioni, in virtù del principio di equivalenza funzionale tra prodotti equiparabili in termini di efficacia e funzionalità. Tale chiarimento è stato ritenuto legittimo e non innovativo, in linea con il principio di trasparenza, favorendo la concorrenza e il miglior risultato della gara. Pertanto, il ricorso è stato respinto e il ricorso incidentale presentato da Johnson & Johnson è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza conferma la legittimità dell’interpretazione fornita dalla stazione appaltante nel chiarimento alla lex specialis, che ha modificato la modalità di valutazione quantitativa da numero di confezioni a millilitri di prodotto, per garantire un confronto equo tra offerte di prodotti farmaceutici funzionalmente equivalenti ma confezionati in dosaggi differenti. La decisione si fonda sul principio di equivalenza funzionale, secondo cui prodotti con caratteristiche tecniche diverse in forma ma equivalenti nella sostanza possono essere ammessi e confrontati, evitando così una limitazione ingiustificata della concorrenza e promuovendo il favor partecipationis. Il chiarimento è stato considerato non innovativo perché ha solo esplicitato un principio già implicitamente applicabile, senza mutare la sostanza delle regole di gara, garantendo trasparenza e parità di trattamento. La Corte ha inoltre richiamato i principi di risultato e fiducia previsti dal nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023), che guidano la discrezionalità amministrativa verso la realizzazione del miglior risultato possibile nel rispetto di legalità e trasparenza. Infine, ha rigettato il ricorso incidentale perché la mancata esclusione di Baxter, che aveva proposto ricorso principale, non le ha arrecato pregiudizio in caso di rigetto di quest’ultimo.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 1 del D.Lgs. 36/2023, che introduce il principio del risultato, è stato richiamato per sottolineare come la stazione appaltante debba privilegiare interpretazioni delle norme di gara che perseguano il miglior risultato possibile, garantendo la massima concorrenza e il miglior rapporto qualità-prezzo. Il chiarimento oggetto di contestazione è stato ritenuto coerente con tale principio, in quanto ha favorito il confronto tra offerte di prodotti equivalenti, assicurando così l’efficacia e l’efficienza della procedura di affidamento.
L’articolo 2 del D.Lgs. 36/2023 sul principio della fiducia è stato richiamato per evidenziare il ruolo della responsabilità e della discrezionalità delle amministrazioni pubbliche nel condurre le gare pubbliche. La stazione appaltante ha agito nel rispetto di tale principio, fornendo un chiarimento interpretativo che ha orientato gli operatori economici nella formulazione e valutazione delle offerte, tutelando così la fiducia reciproca tra amministrazione e partecipanti e valorizzando l’autonomia decisionale verso il miglior esito della gara.



