Esclusione degli operatori economici da una procedura concorsuale per concessione demaniale marittima: criteri di ammissibilità, falsità dichiarativa e continuità dei requisiti
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha esaminato le impugnazioni relative alla procedura per il rilascio di una concessione demaniale marittima nel porto di Marina di Cassano (Piano di Sorrento, NA). Il TAR ha accolto sia il ricorso principale del Consorzio Nautico Sant’Agnello contro l’ammissione e l’aggiudicazione in favore di La Carena S.r.l., sia il ricorso incidentale (per alcuni motivi) di La Carena S.r.l., stabilendo che entrambe le società andavano escluse dalla gara per mancanza dei requisiti richiesti dalla lex specialis e dalla normativa di settore. Di conseguenza, sono stati annullati i relativi atti di approvazione della graduatoria e di aggiudicazione. La sentenza sancisce la legittimità dell’esclusione di La Carena S.r.l. (per aver reso dichiarazioni non veritiere circa l’assenza di procedimenti penali pendenti) e conferma la correttezza dell’esclusione del Consorzio Nautico Sant’Agnello (per tardiva presentazione dell’offerta e irregolarità nei requisiti delle partecipanti al RTI).
Spiegazione Dettagliata
La decisione affronta un complesso contenzioso tra operatori economici concorrenti per una concessione demaniale, nel quale entrambi i principali soggetti sono stati esclusi per gravi violazioni della normativa applicabile. La Carena S.r.l. è stata esclusa per aver dichiarato falsamente l’assenza di procedimenti penali pendenti a carico del proprio legale rappresentante, in contrasto sia con l’art. 80 del Codice degli Appalti che con la lex specialis (DD 25/2011). L’esclusione è motivata dall’automaticità della sanzione espulsiva per la falsità dichiarativa, che mina l’affidabilità dell’operatore. Il Consorzio Nautico Sant’Agnello, invece, è stato escluso sia per la tardiva consegna dell’offerta (oltre il termine perentorio stabilito dalla lex specialis, con violazione del principio di par condicio), sia per la mancata o falsa dichiarazione di requisiti generali ex art. 80 da parte delle imprese componenti il RTI e per modifiche irregolari nella composizione del raggruppamento dopo la presentazione dell’offerta. Il TAR ha precisato che la legge e la lex specialis impongono la continuità dei requisiti dal momento di presentazione dell’offerta fino alla conclusione della procedura, e che la falsità o l’omissione nelle dichiarazioni giustifica l’esclusione. La sentenza richiama anche la necessità di assicurare trasparenza, correttezza e imparzialità, nonché di evitare proroghe non selettive delle concessioni in contrasto con la normativa comunitaria.



