06/05/2026
Art. 1Art. 17Art. 18Art. 110

Legittimità della Procedura di Verifica di Anomalia Limitata alla Migliore Offerta e Rigetto dell’Impugnazione dell’Aggiudicazione

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Campania ha respinto il ricorso di un’impresa concorrente che contestava la regolarità dell’aggiudicazione di una gara per la fornitura di materiali edili, siderurgici e ferramenta, aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo. La ricorrente sosteneva l’illegittimità dell’aggiudicazione poiché la verifica dell’anomalia era stata condotta solo sull’offerta della prima classificata, e lamentava altresì genericità della motivazione e vizi nella trasmissione delle giustificazioni da parte dell’aggiudicataria. Il Tribunale ha stabilito che la verifica di anomalia, ai sensi dell’art. 110 del Codice degli Appalti, deve essere svolta solo sull’offerta della migliore graduata e che non sussiste un obbligo di verifica contestuale rispetto alle altre offerte sospette, purché quella prima graduata sia ritenuta congrua. Sono state considerate infondate anche le altre censure sulla motivazione e sulla modalità di trasmissione delle giustificazioni.

Spiegazione Dettagliata

Il TAR ha evidenziato che, in base all’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante, in caso di sospetto di anomalia, deve valutare la congruità solo dell’offerta che occupa la prima posizione in graduatoria laddove adotti il criterio del minor prezzo. Se tale offerta supera il vaglio di congruità, la procedura può essere conclusa senza necessità di completare la verifica sulle altre offerte. Laddove la prima classificata sia idonea, non si determina violazione della par condicio o disparità di trattamento. Il Tribunale ha inoltre chiarito che la motivazione dell’esito positivo della verifica di anomalia può essere sintetica, purché dia conto dell’avvenuta valutazione complessiva di congruità. Non sussistono vizi procedurali laddove l’aggiudicataria abbia trasmesso tempestivamente le giustificazioni anche tramite PEC, ove la lex specialis non preveda sanzioni espulsive specifiche per tale modalità nella fase delle giustificazioni. Infine, la contestazione del giudizio di congruità richiede deduzioni puntuali e circostanziate sui profili di insostenibilità economica, che nel caso di specie la ricorrente non ha fornito. La domanda di annullamento dell’aggiudicazione e di subentro sono state quindi respinte.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

Il principio del risultato è stato richiamato per giustificare la decisione dell’Amministrazione di privilegiare la tempestiva ricezione delle giustificazioni tramite PEC, anche se non tramite portale, privilegiando la sostanza e la tempestività dell’adempimento (interesse pubblico ed efficienza) rispetto alla mera formalità.

Articolo 17

L’articolo sulle fasi delle procedure di affidamento è stato implicitamente applicato nel richiamo alla regolarità procedimentale dell’aggiudicazione e della stipula del contratto, chiarendo che la dichiarazione di efficacia e la stipula possono avvenire una volta accertata la regolarità dell’offerta migliore, senza necessità di completare la verifica di anomalia sulle offerte residue.

Articolo 18

L’articolo relativo alla stipulazione del contratto è stato utilizzato per giustificare la legittimità della stipula dopo l’aggiudicazione, una volta conclusa positivamente la verifica di anomalia sulla migliore offerta, senza obbligo di attendere la conclusione dei sub-procedimenti sugli altri concorrenti.

Articolo 110

È il fulcro della decisione: il TAR chiarisce che la verifica di anomalia deve essere limitata all’offerta della migliore classificata e che una volta accertata la sua congruità la procedura può essere conclusa. L’articolo, interpretato sistematicamente, non impone una verifica comparativa o simultanea su tutte le offerte sospette, ma solo sulla prima ove risulti idonea al termine della verifica.

Articoli di riferimento