06/11/2026
Art. 10Art. 36Art. 90Art. 108Art. 110

Legittimità dell'aggiudicazione e limiti alle cause di esclusione nelle gare d'appalto: il caso del Piano Finanziario e dell’indicazione dei costi per categoria professionale

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Campania ha rigettato il ricorso della Cooperativa La Piramide contro l'aggiudicazione della gestione dell'Asilo Nido Masseria Guadagni alla Marica Società Cooperativa. La ricorrente contestava la mancata pubblicazione degli atti di gara (verbali e graduatoria) e l’omessa specifica dei costi della manodopera per categoria professionale nell’offerta economica dell’aggiudicataria. Il TAR ha ritenuto infondati entrambi i motivi: la mancata pubblicazione degli atti non è motivo di annullamento, e la clausola del disciplinare imponeva a pena di esclusione solo la presentazione del piano finanziario, non il dettaglio per categoria, in conformità al principio di tassatività delle cause di esclusione. La stazione appaltante e l’offerente aggiudicatario si sono quindi comportati secondo legge.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza chiarisce che la mancata messa a disposizione degli atti di gara (verbali, graduatoria) non costituisce in sé un vizio dell'aggiudicazione: l’operatore che si ritenga leso ha appositi rimedi di accesso agli atti, ma non può chiedere l’annullamento dell’aggiudicazione sulla sola base di questa carenza procedurale. Sul secondo motivo, la Corte precisa che il disciplinare di gara va interpretato letteralmente: solo la mancata presentazione del piano finanziario giustifica l’esclusione, non l’eventuale assenza del dettaglio dei costi per ogni singola categoria professionale. Questa interpretazione si fonda sul principio di tassatività delle cause di esclusione (art. 10 d.lgs. 36/2023), che impedisce di integrare la lex specialis con ulteriori cause non espressamente previste e mira a favorire la massima partecipazione. La sentenza richiama anche la normativa in tema di offerte anormalmente basse (art. 110) e di obbligatoria indicazione dei costi della manodopera (art. 108), che tuttavia non impongono in modo cogente la suddivisione per categoria, soprattutto se – come nel caso di specie – l’importo globale corrisponde a quello stimato dalla stazione appaltante e la ripartizione dei profili sia comunque deducibile dagli altri documenti di gara.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 10

L’articolo 10, che sancisce la tassatività delle cause di esclusione e il principio di massima partecipazione, è centrale nella motivazione del rigetto: la sentenza ribadisce che si può escludere un offerente solo per le cause esplicitamente previste, pertanto la mancata indicazione del dettaglio dei costi per singola categoria professionale (non prevista a pena di esclusione dalla lex specialis) non ne comporta l’automatica esclusione.

Articolo 36

L’articolo 36 disciplina l’accesso agli atti di gara. Il Tar precisa che l’omessa pubblicazione o messa a disposizione di verbali e atti non è causa di illegittimità dell’aggiudicazione: i concorrenti possono contestare tale omissione con strumenti specifici (accesso agli atti o ricorso ex art. 116 c.p.a.), ma ciò non determina l'annullamento dell’atto di aggiudicazione.

Articolo 90

L’articolo 90 riguarda le comunicazioni agli operatori economici relativamente all’aggiudicazione. Nella sentenza si cita la comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 90, ma la questione è solo procedurale: la Corte rileva che le comunicazioni sono state fatte, e la mancata pubblicazione integrale degli atti non vizia la legittimità della procedura.

Articolo 108

L’articolo 108 stabilisce che nell’offerta devono essere indicati, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza, ma non richiede tassativamente il dettaglio per singola categoria professionale, salvo diversa prescrizione chiara della lex specialis. Nel caso in esame tale prescrizione non era presente, quindi la mera indicazione del costo complessivo è stata ritenuta sufficiente.

Articolo 110

L’articolo 110 disciplina la valutazione delle offerte anormalmente basse e consente l’esclusione solo dopo un sub-procedimento in contraddittorio, qualora i costi non siano giustificati o siano inferiori ai minimi salariali. La sentenza chiarisce che l’omessa specificazione del dettaglio dei costi non equivale a un’automatica lesione dei minimi salariali e non può costituire causa di esclusione senza un apposito accertamento sulla congruità dell’offerta.

Articoli di riferimento