Legittimità dell’aggiudicazione di appalto di gestione rifiuti e non estensione automatica delle cause di esclusione da società cedente a cessionaria
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha respinto il ricorso presentato da Isola Verde Ecologia contro l'aggiudicazione di un appalto di gestione rifiuti al raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) formato da Igiene Urbana Evolution e SI.ECO, successivamente proseguito in capo alla sola SI.ECO dopo il recesso della Igiene Urbana Evolution. La ricorrente contestava l'ammissione e aggiudicazione in favore di Igiene Urbana Evolution e SI.ECO per presunte cause di esclusione legate a procedura concorsuale della società cedente della Igiene Urbana Evolution e a questioni di continuità dei requisiti tecnici e garanzie. Il Tribunale ha ritenuto infondate tali censure, stabilendo che le cause di esclusione devono riferirsi direttamente all'operatore economico partecipante e non si estendono automaticamente alla società cessionaria di ramo di azienda. Inoltre, il recesso del componente RTI è legittimo se i restanti hanno i requisiti richiesti. Le contestazioni relative alle garanzie e ai controlli antimafia non incidono sulla legittimità dell’aggiudicazione. Si dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto da SI.ECO e si compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio, salvo specifiche eccezioni.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta una complessa controversia in materia di appalti pubblici, riguardante l'esclusione o meno di operatori economici dalla partecipazione a gara a seguito di vicende societarie e cause di esclusione previste dal Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023). La parte ricorrente lamentava che la società Igiene Urbana Evolution s.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara poiché costituita da un ramo d’azienda di una società (L’Igiene Urbana s.r.l.) posta in liquidazione giudiziale, con possibile applicazione del principio secondo cui le responsabilità e cause di esclusione si trasmettono anche alla cessionaria (ubi commoda, ibi incommoda). Tuttavia, il Tribunale ha chiarito che le cause di esclusione sono tassative e riferite all’operatore economico che partecipa alla gara; pertanto, la liquidazione giudiziale della società cedente non si estende automaticamente alla cessionaria. Inoltre, il recesso legittimo di Igiene Urbana Evolution dal RTI, la prosecuzione autonoma della gara da parte di SI.ECO dotata dei requisiti, e la corretta applicazione degli articoli 94, 96 e 97 del Codice, escludono violazioni. Le contestazioni su garanzie e controlli antimafia non incidono sulla validità dell’aggiudicazione. La sentenza evidenzia l’applicazione rigorosa e restrittiva delle cause di esclusione nel rispetto del principio di massima partecipazione e legalità, sottolineando la discrezionalità delle stazioni appaltanti nel valutare la affidabilità e la correttezza degli operatori economici. Le doglianze sulla valutazione tecnica e sulla condotta della commissione di gara sono invece ritenute infondate, anche alla luce della giurisprudenza consolidata sul tema.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 94 è centrale perché stabilisce le specifiche cause di esclusione automatica da una gara pubblica. La sentenza analizza se la procedura concorsuale della società cedente di un ramo d’azienda debba estendersi automaticamente alla cessionaria partecipante, concludendo che tale esclusione riguarda soltanto l’operatore economico direttamente coinvolto, non estendendosi per automa trasferimento ai successori d’azienda. Il principio di tassatività delle cause di esclusione richiede, pertanto, che l’esclusione sia applicata solo se la causa colpisce direttamente il partecipante.



