07/03/2025
Art. 2

Respinto il ricorso per esclusione del raggruppamento aggiudicatario in gara per servizi di direzione lavori e project management

Visualizza documento originale

Sintesi della Sentenza

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha respinto il ricorso presentato da PROGER S.p.A., che impugnava l’aggiudicazione del Lotto 1 della gara d’appalto alla RTI TECHNITAL. PROGER contestava la sussistenza o la regolarità dei requisiti professionali e tecnici del Raggruppamento Temporaneo aggiudicatario, nonché la correttezza del procedimento amministrativo. Il Tribunale ha ritenuto che la documentazione fornita, anche integrata mediante soccorso istruttorio, fosse sufficiente per dimostrare il possesso dei requisiti e che la verifica amministrativa fosse regolare e legittima. Il principio della fiducia reciproca tra amministrazione e operatori economici ha fondato la decisione in favore della stazione appaltante, con conseguente rigetto del ricorso e compensazione integrale delle spese.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta un contenzioso relativo all’aggiudicazione di una gara pubblica per servizi complessi di direzione lavori e project management. Il ricorrente, secondo classificato, sosteneva che il raggruppamento aggiudicatario non avesse documentato adeguatamente il possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico-professionale, con particolare riferimento alla documentazione anagrafica, iscrizione agli Albi professionali, e certificazioni di servizi analoghi svolti. Il Tribunale ha esaminato attentamente la documentazione prodotta, la ricostruzione del soccorso istruttorio attivato dall’amministrazione e la verifica effettuata sulle piattaforme di interoperabilità (fascicolo virtuale dell’operatore economico, banche dati pubbliche). La sentenza sottolinea l’applicazione del principio della fiducia tra amministrazione e operatori economici, sancito dall’art. 2 del Codice dei Contratti Pubblici, che implica una presunzione di legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, salvo prova rigorosa e puntuale della sua illegittimità. Si evidenzia inoltre come il soccorso istruttorio, anche se svolto successivamente all’aggiudicazione e all’avvio del giudizio, sia legittimo e funzionale a garantire la correttezza della procedura. Le contestazioni sulla documentazione tecnica e sulle certificazioni sono state ritenute infondate o superate dalla produzione integrativa. Pertanto, la decisione conferma la validità dell’aggiudicazione, rigetta tutte le domande risarcitorie avanzate e dispone la compensazione integrale delle spese di giudizio dato il carattere complesso e innovativo della controversia.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 2

L’articolo 2, relativo al principio della fiducia reciproca nell’azione amministrativa e degli operatori economici, è stato richiamato per sottolineare la presunzione di legittimità e correttezza delle verifiche svolte dalla stazione appaltante in merito ai requisiti di partecipazione. Il Tribunale ha sottolineato che non basta un generico rilievo di mancanza di documentazione, ma occorre fornire prove rigorose e specifiche per superare questa presunzione, aderendo così al principio di fiducia che regola i rapporti nel settore dei contratti pubblici.

Articoli di riferimento