07/04/2026

Inammissibilità del ricorso contro atti di gara da parte di operatore non partecipante: il caso Roche Diagnostics/ASL Napoli 2 Nord

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Campania ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Roche Diagnostics S.p.A. contro il bando di gara e l'aggiudicazione disposta dall'ASL Napoli 2 Nord per una fornitura quinquennale di sistemi diagnostici e lavori correlati. La società ricorrente non aveva partecipato alla gara e contestava i requisiti tecnici (in particolare il test BNP richiesto) e i criteri di attribuzione dei punteggi. Il Tribunale ha ritenuto che, in base alla giurisprudenza consolidata, solo chi partecipa alla gara è legittimato a impugnarne gli atti, salvo il caso di clausole immediatamente escludenti (che qui non sussistono). Anche i motivi aggiunti contro l'aggiudicazione sono stati dichiarati inammissibili per la stessa ragione. Roche è stata condannata al pagamento delle spese di lite.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta il tema della legittimazione a ricorrere e dell’interesse ad agire in materia di appalti pubblici. Il TAR ha ribadito che solo l’operatore economico che partecipa effettivamente alla gara ha titolo per contestarne il bando o l'esito, a meno che non siano presenti clausole tecniche o amministrative che impediscano in modo assoluto la partecipazione (c.d. clausole immediatamente escludenti). Nel caso concreto, il requisito del test BNP e i criteri di punteggio non sono risultati impossibili da soddisfare o insormontabili, né tali da costituire ostacolo insormontabile alla partecipazione. La scelta della ricorrente di non presentarsi alla gara è stata quindi valutata come libera e non condizionata da clausole abnormi. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati quindi ritenuti entrambi inammissibili e la ricorrente condannata alle spese, rafforzando il principio generale di proporzionalità tra decisioni e partecipazione concreta alla procedura di gara.