07/04/2026
Art. 108

Annullamento dell’aggiudicazione per difetto di motivazione sul principio di equivalenza funzionale in una gara per sostituti dermici

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Campania ha annullato l’aggiudicazione del lotto 4 di una gara indetta dalla ASL Napoli 1 Centro per la fornitura di sostituti dermici, affidato alla GUNA S.p.A., accogliendo il ricorso della Around Medical S.r.l. Il Tribunale ha rilevato che la Commissione giudicatrice non aveva motivato adeguatamente la valutazione di equivalenza funzionale tra il prodotto oggetto del bando e quello offerto dall’aggiudicataria. In particolare, mancava un’adeguata motivazione nel verbale di valutazione tecnica, non colmabile da note successive di singoli commissari. È stata pertanto dichiarata l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more e riconosciuto il diritto del ricorrente al subentro, oltre alla condanna della ASL al pagamento delle spese di lite.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza si fonda sul principio di trasparenza e motivazione nell’attività della Commissione di gara in merito alla valutazione di conformità ed equivalenza funzionale dei prodotti offerti. Il TAR ha ribadito che, anche alla luce della discrezionalità tecnica riconosciuta alle commissioni in materia di gare pubbliche, la stessa deve essere esercitata nel rispetto di una motivazione chiara e ricostruibile, tale da consentire il controllo giurisdizionale. La Commissione si era limitata a dichiarare ‘conforme’ il prodotto offerto dalla GUNA S.p.A. senza spiegare le ragioni tecniche della ritenuta equivalenza rispetto alle prescrizioni del capitolato. L’assenza di motivazione, neppure successivamente integrata da documenti collegiali, ha reso illegittima l’aggiudicazione e imposto l’annullamento degli atti relativi. Coerentemente con quanto previsto dal codice del processo amministrativo, il TAR ha quindi dichiarato l’inefficacia del contratto e disposto il subentro in favore del ricorrente, con conseguente condanna della stazione appaltante alle spese.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 108

L’articolo 108 è richiamato nella documentazione di gara quale norma di riferimento per la determinazione dei criteri di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa). La sentenza lo collega all’obbligo per la commissione di valutare le offerte non solo sul prezzo, ma anche sulla base di specifici criteri tecnici e qualitativi, tra cui la conformità e l’equivalenza funzionale dei prodotti offerti rispetto alle specifiche della stazione appaltante. La motivazione della valutazione tecnica, richiesta dall’art. 108 per garantire trasparenza e controllo, nel caso di specie è risultata inesistente, determinando l’illegittimità dell’aggiudicazione per violazione sia delle regole di gara sia del principio di motivazione sotteso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Articoli di riferimento