Legittimità del soccorso istruttorio e limiti della esclusione automatica nelle gare pubbliche: il caso della gara per il revamping dell’impianto STIR di S. Maria C.V.
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha rigettato il ricorso presentato da Etica s.p.a. contro l’aggiudicazione di una gara pubblica da parte della Provincia di Caserta, relativa a lavori di revamping di un impianto. La ricorrente contestava sia l’uso del soccorso istruttorio a favore di un concorrente (Consorzio), che alcune decisioni in merito all’accesso agli atti di gara. La sentenza chiarisce che la stazione appaltante ha correttamente applicato il soccorso istruttorio per la regolarizzazione documentale relativa ai progettisti indicati nel raggruppamento, senza violare le norme del codice degli appalti. È stato inoltre riconosciuto che la mancata indicazione formale di un professionista, già presente nell’organico, non comporta esclusione dalla gara se i requisiti sostanziali sono soddisfatti. La domanda di accesso agli atti è stata dichiarata irricevibile per tardività.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda sull’interpretazione sostanzialista del soccorso istruttorio (art. 101 d.lgs. 36/2023), ritenendo sanabili – tramite richieste di integrazione o chiarimenti – le carenze documentali non sostanziali. Il Collegio distingue tra ‘concorrenti’/operatori economici e ‘progettisti indicati’, chiarendo che i requisiti di forma (come la data certa sull’impegno a costituire raggruppamenti) si applicano solo agli operatori economici concorrenti e non ai professionisti esterni indicati. La possibilità di favorire la partecipazione (artt. 3 e 10), evitando esclusioni per meri formalismi, orienta l’attività della stazione appaltante e della giustizia amministrativa. La riammissione in gara del consorzio, nonostante una iniziale omissione formale (mancata indicazione del geologo), è stata ritenuta legittima perché i requisiti sostanziali erano comunque soddisfatti. Inoltre, rispetto agli accessi agli atti, il ricorso è stato dichiarato irricevibile per superamento del termine di dieci giorni previsto dal codice.
Collegamenti al Codice Appalti
È richiamato a supporto dell’interpretazione che privilegia la massima partecipazione degli operatori economici alle gare pubbliche, evitando esclusioni per formalità quando i requisiti sostanziali sono comunque posseduti. Serve come chiave ermeneutica per orientare le soluzioni verso l’apertura del mercato e l’effettiva concorrenza.
La sentenza ha applicato il principio di tassatività delle cause di esclusione e quello di favor partecipationis, affermando che eventuali carenze formali (ad es. data certa mancante per progettisti indicati) non possono essere motivo di esclusione se non espressamente previste dalla legge, per evitare introdurre cause di esclusione non contemplate dal codice.
È stato applicato per valutare la legittimità e la tempistica delle richieste di accesso agli atti di gara. Il TAR ha dichiarato irricevibile la domanda di accesso agli atti perché presentata oltre il termine di dieci giorni previsto, considerata la conoscenza degli atti sin dalla data di visione.
Richiamato in relazione alle regole sulla partecipazione dei raggruppamenti e alla necessità di presentare l’impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di RTI non ancora costituiti. La sentenza chiarisce che le regole formali previste dall’articolo si applicano agli operatori economici concorrenti, ma non ai progettisti esterni semplicemente indicati.
Elemento centrale della decisione: il soccorso istruttorio è confermato come strumento per sanare omissioni e irregolarità formali, tranne che per le offerte tecnica/economica. La sentenza riconosce la legittimità della sua attivazione anche per carenze documentali relative ai progettisti indicati, distinguendo tra concorrenti e meri ausiliari. È inoltre esclusa un’applicazione restrittiva che darebbe luogo a esclusioni per mere irregolarità formali, in assenza di lesione alla par condicio.



