07/07/2026
Art. 35Art. 44Art. 71Art. 96Art. 108

Rigetto del ricorso di Elektra s.r.l. sull’aggiudicazione di appalto integrato nel Comune di Castello del Matese – Distinzione tra migliorie e varianti, self-cleaning e disciplina delle esclusioni

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Campania ha respinto il ricorso proposto da Elektra s.r.l. contro l’aggiudicazione definitiva dell’appalto integrato per la progettazione ed esecuzione di un edificio strategico nel Comune di Castello del Matese, aggiudicato al RTI La Magia s.r.l. La ricorrente aveva dedotto, tra le altre cose, l’asserita indisponibilità dell’area per le migliorie proposte dal concorrente, la natura di opere aggiuntive delle stesse migliorie, la violazione delle norme sulle esclusioni per gravi illeciti professionali e la mancata applicazione di clausole sociali. Il TAR ha ritenuto infondati tutti i motivi, ha escluso violazioni della lex specialis e del Codice degli appalti e ha compensato le spese, in ragione della particolarità delle questioni affrontate.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza fornisce una ricostruzione dettagliata delle questioni di diritto amministrativo e dell’evidenza pubblica che governano le gare d’appalto, applicando i principi del Codice degli Appalti D.Lgs. 36/2023. Il TAR chiarisce che: (1) la disponibilità dell’area oggetto di miglioria non era espressamente richiesta dalla lex specialis e comunque, per fatti documentati, risultava pacificamente nelle facoltà dell’ente; (2) le migliorie proposte dal RTI aggiudicatario non costituiscono varianti progettuali vietate ma semplici riqualificazioni ammesse e valutate dalla commissione in coerenza con i criteri di gara; (3) l’art. 108, che vieta l’attribuzione di punteggi per opere aggiuntive rispetto al progetto esecutivo a base d’asta, non si applica agli appalti integrati dove la progettazione esecutiva è rimessa al concorrente; (4) le misure di self-cleaning adottate dal concorrente, oggetto di una pregressa risoluzione contrattuale, sono state adeguatamente valutate e ritenute idonee, secondo la discrezionalità tecnica della stazione appaltante, a garantire l’affidabilità richiesta dall’art. 96; (5) non era necessaria alcuna dichiarazione ulteriore circa il rispetto del CCNL né sulla clausola sociale, trattandosi di appalto di opera nuova senza personale già impiegato da riassorbire. Da ciò il rigetto del ricorso e la non accoglibilità della domanda risarcitoria.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 35

L’art. 35 sulla trasparenza e accesso agli atti è richiamato perché la ricorrente ha esercitato il diritto di accesso alla documentazione di gara, ottenendo le informazioni rilevanti per la proposizione del ricorso e dei motivi aggiunti, e successivamente ha rinunciato all’istanza di accesso perché divenuta priva di interesse a seguito dell’acquisizione degli atti in giudizio.

Articolo 44

L’art. 44, relativo all’appalto integrato, è centrale per la decisione: la gara prevedeva la sola disponibilità del progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE), sicché la disciplina sulle offerte migliorative e sulle varianti si applicava solo nei limiti del quadro tracciato dalla lex specialis e dal progetto base. Il TAR ne fa applicazione affermando che in gare di appalto integrato non vi sono limiti stringenti alle migliorie progettuali proposte dai concorrenti purché non mutino la natura dell’opera.

Articolo 71

L’art. 71 disciplina la procedura aperta, che è il modello procedurale adottato per la selezione dell’aggiudicatario della gara in questione. Il TAR lo richiama per attestare la legittimità della procedura seguita e la regolare partecipazione dei concorrenti.

Articolo 96

L’art. 96 sulla disciplina delle esclusioni è utilizzato per valutare se la pregressa risoluzione contrattuale a carico del concorrente aggiudicatario sia motivo di esclusione obbligatoria oppure no. Il TAR, richiamando i principi sul self-cleaning, conferma la correttezza della valutazione positiva della stazione appaltante sulle misure adottate dal concorrente, ritenendole sufficienti a garantire la sua affidabilità.

Articolo 108

L’art. 108 è richiamato per valutare la censura della ricorrente circa l’illegittima attribuzione di punteggi per le proposte migliorative; il Tar precisa che il divieto di premialità per opere aggiuntive si applica solo quando la gara si basi su un progetto esecutivo e non, come nella fattispecie, su un appalto integrato, confermando la correttezza dell’operato della commissione.

Articoli di riferimento