Rigetto del ricorso di esclusione da gara per mancata fornitura di licenze software obbligatorie
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha respinto il ricorso della società Copyworld, esclusa dalla gara per la fornitura in locazione di apparecchiature informatiche con relative licenze Microsoft Office 365, perché la sua offerta non rispettava le specifiche tecniche obbligatorie. L’aggiudicazione è stata confermata a favore della società R1, la cui offerta è risultata conforme. Le doglianze di Copyworld relative a presunte incongruenze contrattuali e procedurali sono state ritenute infondate, così come il ricorso incidentale di R1. Le spese processuali sono compensate.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si basa sull’accertamento che l’offerta di Copyworld non comprendeva la fornitura effettiva delle licenze Microsoft Office 365 richieste dal capitolato, offrendo solo una predisposizione tecnica (setup) non conforme alla clausola obbligatoria dell’art. 5 del capitolato tecnico. L’esclusione è legittima in quanto l’offerta presentata non rispetta condizioni essenziali e integranti della gara (un aliud pro alio), che non potevano essere sanate in fase istruttoria. Il TAR ha inoltre chiarito che l’art. 5 non imponeva una specifica formula di abbonamento ma solo la fornitura di una licenza non OEM installata, condizione che R1 ha soddisfatto con la formula Business Standard, ritenuta tecnicamente adeguata nonostante le contestazioni della Copyworld. L’argomento sulla mancata verifica dell’anomalia dell’offerta di R1 è stato ritenuto insussistente poiché la discrezionalità dell’amministrazione nella valutazione non è sindacabile se non per macroscopica irragionevolezza, non emersa nel caso. Infine, l’inosservanza del termine di 5 giorni da parte di R1 per la dichiarazione integrativa non ha inficia la regolarità, essendo rispettato il termine massimo di 10 giorni previsto dalla legge (art. 101 del Codice degli Appalti). Pertanto, la gara è stata correttamente aggiudicata e la domanda di risarcimento danni della Copyworld è infondata.
Collegamenti al Codice Appalti
Richiamato nel contesto dell’interpretazione del principio di risultato, secondo cui la stazione appaltante deve agire perseguendo l’efficienza, trasparenza e correttezza nell’affidamento e nell’esecuzione del contratto, bilanciando la legalità con la necessità di raggiungere il miglior rapporto qualità-prezzo. Questo principio supporta la valutazione discrezionale dell’amministrazione nella gestione della gara e nell’esclusione di offerte non conformi.
Riferito nella disciplina del soccorso istruttorio che permette di correggere o integrare documenti mancanti o inesatti. Nel caso di specie è stato applicato per valutare la legittimità dello slittamento, oltre i 5 giorni fissati dalla stazione appaltante, con cui la R1 ha prodotto la dichiarazione sulle licenze Microsoft. Il Tribunale ha ritenuto che, essendo comunque entro il termine massimo di legge di 10 giorni, tale ritardo non produce invalidità e non giustifica l’esclusione dell’aggiudicataria.



