07/11/2025
Art. 71

Annullamento dell'esclusione per difetto di motivazione nella valutazione di anomalia dell’offerta in gara pubblica

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Campania ha accolto il ricorso presentato da Tempor S.p.a. contro l’esclusione dalla gara per la somministrazione di lavoro a tempo determinato indetta da Agenzia Campania Turismo, annullando i verbali e gli atti con cui la commissione aveva giudicato anomala e non affidabile la loro offerta. Il Tribunale ha ritenuto che la commissione abbia motivato l'esclusione in modo carente, considerando solo i costi e non gli utili o le utilità indirette, e abbia proceduto a una illegittima parcellizzazione delle voci di costo senza fornire un’adeguata motivazione circa l’insostenibilità complessiva dell’offerta. È stato imposto all’amministrazione di riesaminare la posizione di Tempor S.p.a. secondo criteri corretti. Sono state rigettate le domande relative all’annullamento dell'aggiudicazione a favore di Gi Group e di risarcimento danni.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza riconosce fondato il ricorso di Tempor S.p.a. contro l’esclusione dalla gara, evidenziando che la commissione di gara, nel giudicare l’anomalia dell’offerta, non ha osservato i principi consolidati che richiedono una valutazione globale e sintetica dell’affidabilità dell’offerta stessa. In particolare, la commissione si è concentrata esclusivamente sui costi, omettendo di considerare l’eventuale presenza di utili (diretti o indiretti) a copertura delle spese, e non ha spiegato adeguatamente le ragioni del giudizio di insostenibilità. Il difetto di motivazione su un profilo tanto centrale è stato ritenuto vizio assorbente, che impone l’annullamento degli atti contestati. Il TAR ha stabilito che la stazione appaltante debba nuovamente valutare l’offerta di Tempor S.p.a., seguendo i criteri giurisprudenziali che impongono una valutazione complessiva e motivata dell’offerta. Le domande relative all'annullamento della successiva aggiudicazione e al risarcimento sono state respinte per insussistenza dei requisiti e per la necessità di una nuova istruttoria.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 71

L’articolo 71 è stato richiamato per chiarire che la procedura di gara oggetto del giudizio era una procedura aperta, ossia accessibile a qualsiasi operatore economico secondo le modalità e i termini previsti dal Codice degli Appalti. Tuttavia, la decisione non verteva direttamente sulla violazione delle regole della procedura aperta di cui all’art. 71, ma piuttosto sulla fase successiva della valutazione di anomalia dell’offerta. La citazione dell’articolo 71 serviva dunque a inquadrare la tipologia procedurale della gara.

Articoli di riferimento