08/04/2026
Art. 62Art. 76

Legittimità dell’aggiudicazione mediante procedura negoziata ex art. 76 D.Lgs. 36/2023 per il servizio di gestione e manutenzione impianti presso AA.OO.UU. Federico II e L. Vanvitelli

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Campania ha respinto il ricorso principale presentato da Graded S.p.A., che contestava l’aggiudicazione in favore di Getec Italia S.p.A. della gara per l’affidamento della gestione e manutenzione degli impianti tecnologici degli ospedali Federico II e Vanvitelli. Il Collegio ha ritenuto legittima la procedura negoziata senza bando, motivata dall’estrema urgenza a seguito dell’annullamento di una precedente gara centralizzata, nonché corrette le valutazioni tecniche e amministrative svolte dalla commissione. Rigettati anche i motivi di esclusione degli altri concorrenti e ogni contestazione sulla struttura della procedura, la domanda di riedizione della gara e l’eccezione sulla mancata suddivisione in lotti. I motivi aggiunti e il ricorso incidentale sono stati dichiarati improcedibili.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR si fonda su puntuale applicazione e interpretazione del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023). Il Giudice amministrativo ha valutato che il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando ex art. 76 fosse giustificato dalla situazione di estrema urgenza, non imputabile alle amministrazioni e derivante dall’annullamento di una precedente gara regionale, condizione che, secondo la consolidata giurisprudenza e la ratio della norma, consente la deroga ai normali principi di pubblicità e concorrenza. È stata ritenuta legittima anche la collaborazione tra le due aziende ospedaliere, ricorrendo all'istituto dell’aggregazione tra stazioni appaltanti disciplinato dall’art. 62. Il TAR ha inoltre ribadito che le valutazioni tecniche operate dalla commissione di gara sono sindacabili solo in presenza di macroscopici vizi di logicità, che nella fattispecie non sono stati riscontrati. Le eccezioni sugli atti di ammissione, la presunta inadeguatezza dei criteri di valutazione, la mancata suddivisione in lotti e l’asserito difetto di requisiti della controparte sono state tutte respinte per insussistenza di lesioni concrete o vizi sostanziali degli atti impugnati. In assenza di irregolarità gravi o di manifesta illogicità amministrativa, il Giudice ha ritenuto infondate le censure della ricorrente e ha respinto integralmente il ricorso, dichiarando improcedibili i motivi aggiunti e il ricorso incidentale.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 62

L’art. 62 è stato richiamato per legittimare la scelta delle due aziende ospedaliere di indire congiuntamente la gara tramite procedura di aggregazione e la condivisione di responsabilità tra stazioni appaltanti. Il TAR ha evidenziato che la collaborazione era correttamente formalizzata mediante atti separati di proposta e accettazione, come consentito dall’art. 62, comma 14, e dall’art. 15 della L. 241/1990, confermando la validità della procedura congiunta in mancanza di norme ostative.

Articolo 76

L’art. 76 è stato centrale nella motivazione del TAR circa la legittimità della procedura negoziata senza pubblicazione di bando. Il Collegio ha riconosciuto che la situazione di estrema urgenza, determinata dall’annullamento della precedente gara centralizzata e dalle necessità di continuità dei servizi essenziali, rientrasse tra i presupposti di eccezionalità previsti dalla norma, con esclusione di responsabilità delle stazioni appaltanti. Di conseguenza, l’attivazione della procedura derogatoria è stata considerata legittima e conforme al dettato normativo.

Articoli di riferimento