Annullamento dell’aggiudicazione del servizio di refezione scolastica per lacunosità nella verifica dell’anomalia dell’offerta
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha annullato l’aggiudicazione definitiva del servizio di refezione scolastica del Comune di Casalnuovo di Napoli, attribuita alla società Sirio s.r.l., accogliendo il ricorso della seconda classificata (F.lli Monaco). Il giudice ha riscontrato gravi carenze istruttorie nel subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta della Sirio, in particolare per la mancata valutazione approfondita dei ricorrenti dubbi sul calcolo dei costi della manodopera, delle spese accessorie e degli scatti retributivi futuri. Il TAR ha ordinato la ripetizione della verifica istruttoria sull’offerta dell’aggiudicataria e, se del caso, anche sulle altre offerte.
Spiegazione Dettagliata
La decisione affronta la legittimità dell’aggiudicazione del servizio pubblico in presenza di contestazioni sulla sostenibilità economica dell’offerta. Pur riconoscendo la discrezionalità tecnica dell’amministrazione nella valutazione di anomalia, il TAR censura il Comune per il carattere approssimativo e insufficiente dell’istruttoria svolta. In particolare, la stazione appaltante si era limitata ad accertare la conformità ai minimi salariali, senza effettivamente approfondire le voci di costo contestate dalla ricorrente, né le implicazioni derivanti dalle future variazioni salariali o da voci trasversali di spesa e formazione del personale. La sentenza chiarisce che, sebbene i cosiddetti ‘costi indiretti’ siano normalmente ricompresi nelle spese generali, la verifica della congruità economica deve comunque essere completa e motivata. Il TAR dispone quindi l’annullamento di tutti gli atti di gara impugnati nella parte relativa alla verifica anomala, con la conseguente obbligatoria ripetizione dell’istruttoria, a garanzia della trasparenza e della tutela della concorrenza.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 17 è richiamato per le fasi della procedura di affidamento e per la possibilità di esecuzione anticipata del contratto, in particolare per censurare la legittimità dell’affidamento d’urgenza prima della conclusione corretta della verifica sull’offerta aggiudicataria. La ricorrente contesta che non sussistessero i presupposti di urgenza previsti dall’articolo stesso e che l’atto di aggiudicazione sia viziato dagli stessi difetti della procedura di verifica anomalia.
L’articolo 18 viene in rilievo nella parte in cui si discute della validità e dell’inefficacia del contratto stipulato ‘sub condicione’, cioè prima della definitiva verifica di regolarità dell’aggiudicazione e del rispetto dei termini di stand still. La ricorrente ne invoca la nullità o inefficacia per la violazione delle regole sulla stipulazione e sui termini procedimentali, sottolineando che la stipula è avvenuta senza la completa verifica della legittimità dell’aggiudicazione.



