Annullamento dell'aggiudicazione e revoca contratto per perdita del requisito SOA: legittimità dell’escussione della garanzia e correttezza dello scorrimento della graduatoria
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha respinto il ricorso della Nuova Edilmonte S.r.l. contro l'annullamento in autotutela della sua aggiudicazione e la revoca del contratto di appalto per perdita, prima della stipula del contratto, del requisito SOA OG1 III bis obbligatorio per partecipare alla gara. Ha inoltre confermato la legittimità dell’escussione della garanzia definitiva a causa del grave inadempimento della ricorrente. Invece, ha accolto parzialmente i motivi aggiunti della ricorrente dichiarando illegittima la successiva aggiudicazione alla B.S. Costruzioni S.r.l. perché effettuata a condizioni economiche più sfavorevoli rispetto a quelle della precedente aggiudicataria, violando l’art. 124 del Codice degli Appalti. Ha così disposto l'annullamento di tale aggiudicazione con ordine di nuovo esercizio del potere da parte della stazione appaltante conformemente ai principi giuridici indicati.
Spiegazione Dettagliata
Il Tribunale ha ritenuto fondato l’annullamento in autotutela della Determinazione e la revoca del contratto poiché la Nuova Edilmonte S.r.l. ha perso il requisito fondamentale richiesto dal bando (attestazione SOA categoria OG1 III bis) prima della stipula del contratto ed ha omesso di comunicarlo alla stazione appaltante. Tale condotta viola il principio di fiducia alla base dei contratti pubblici, configurando grave inadempimento giustificativo della risoluzione e dell’escussione della garanzia definitiva. La stazione appaltante è stata quindi legittimata ad incamerare la cauzione a copertura dei danni e dei ritardi derivanti dalla perdita del requisito. Quanto alla successiva aggiudicazione alla seconda classificata, il Tribunale ha confermato che lo scorrimento della graduatoria è ammissibile in caso di risoluzione per inadempimento grave ai sensi dell’art. 124 del Codice dei Contratti, tuttavia l’affidamento deve avvenire alle stesse condizioni offerte dall’aggiudicatario originario, salvo che nei documenti di gara non sia previsto diversamente. Nel caso di specie, l’Amministrazione non ha previsto condizioni diverse e ha invece aggiudicato a condizioni più onerose, violando il principio di parità di condizioni tra concorrenti e di economicità dell’azione amministrativa. Per questo motivo, la nuova aggiudicazione è stata annullata e le parti sono state compensate delle spese.
Collegamenti al Codice Appalti
Il principio della fiducia è stato richiamato per giustificare che la perdita non comunicata dalla ricorrente della SOA obbligatoria prima della stipula del contratto rappresenta un grave inadempimento, poiché viola il rapporto fiduciario che deve sussistere nella fase precontrattuale e contrattuale, autorizzando quindi l'annullamento e la revoca.
L’articolo disciplina le garanzie definitive costituite dall’appaltatore. La sentenza ha confermato la legittimità dell’escussione della garanzia fideiussoria da parte della stazione appaltante quale conseguenza diretta del grave inadempimento contrattuale (mancata comunicazione perdita del requisito SOA e stipula del contratto senza possesso del requisito).



