08/05/2026
Art. 3Art. 10Art. 16Art. 101Art. 108

Esclusione per inserimento di dati economici nell'offerta tecnica: legittimità della clausola e limiti al soccorso istruttorio

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Campania ha respinto il ricorso di una società esclusa da una gara d'appalto per aver inserito nella documentazione tecnica un valore ritenuto riconducibile all'offerta economica, in violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica previsto dalla lex specialis. Il Tribunale ha giudicato chiara la disposizione del disciplinare di gara e ha ritenuto legittima l'esclusione, escludendo la possibilità di applicare il soccorso istruttorio per sanare l'errore commesso dalla ricorrente. Non hanno trovato accoglimento nemmeno le censure di violazione dei principi di chiarezza, trasparenza e tassatività delle cause di esclusione.

Spiegazione Dettagliata

La decisione affronta il caso di un'impresa esclusa da una gara per aver inserito, nella documentazione tecnica, un dato numerico che la stazione appaltante ha interpretato come valore economico offerto, in violazione di una clausola del disciplinare che vietava, a pena di esclusione, l'inserimento di dati economici, diretti o indiretti, nell'offerta tecnica. Il ricorrente sosteneva che si trattasse della media dei punteggi tecnici e non di un valore economico, e che la disposizione era oscura. Tuttavia, il TAR ha ritenuto che la disposizione fosse sufficientemente chiara, che l'errore era imputabile all'autoresponsabilità dell'operatore e che l'assenza di richiesta di chiarimenti da parte del concorrente rafforzasse tale posizione. Non vi era inoltre spazio per il soccorso istruttorio, secondo l'art. 101 Codice Appalti, poiché avrebbe comportato una modifica dell'offerta tecnica in violazione della par condicio e dei principi di imparzialità. Il collegamento funzionale tra i dati sotto la voce "valore a base d’asta" e "valore offerto" (quest'ultimo espresso come numero decimale) era sufficiente a rendere ragionevole la qualificazione del dato come informazione economica idonea a violare il divieto di commistione. Il principio di tassatività delle cause di esclusione non è stato violato, poiché la causa di esclusione non era di natura meramente formale, ma finalizzata ad assicurare la regolarità della competizione e la correttezza della valutazione. La domanda di riammissione e di annullamento dell'aggiudicazione è stata pertanto respinta.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 3

Invocato dalla ricorrente per affermare l’obbligo di chiarezza, trasparenza e massima partecipazione alle gare. Il TAR riconosce che tali principi sono garantiti laddove la lex specialis sia chiara nelle sue previsioni e che l’esclusione di un concorrente che viola prescrizioni essenziali (come il divieto di commistione tecnica-economica) non contrasta con i principi generali del favor partecipationis se la clausola disciplinare è chiara e funzionale alla parità di trattamento.

Articolo 10

Richiamato per il principio di tassatività delle cause di esclusione. Il TAR osserva che la causa di esclusione in questione non rappresenta una prescrizione di tipo meramente formale ma riguarda un elemento sostanziale della regolarità dell’offerta e della tutela della concorrenza. La clausola che vieta la commistione è legittima perché volta a salvaguardare la corretta valutazione delle offerte e la segretezza dell’offerta economica, come richiesto dal Codice.

Articolo 16

La parte ricorrente contesta la formulazione dell’art. 16 del disciplinare di gara e il TAR esplicita che il divieto di inserire elementi economici nell’offerta tecnica — a pena di esclusione — risponde proprio alla necessità di prevenire il conflitto di interessi e garantire l’imparzialità della commissione di gara, impedendo che la conoscenza anticipata di dati economici possa influenzarne le valutazioni.

Articolo 101

Invocato dal ricorrente a fondamento della richiesta di soccorso istruttorio. Il TAR precisa che il soccorso istruttorio non si applica ai vizi sostanziali dell’offerta tecnica o economica, né può essere utilizzato per sanare la violazione di clausole essenziali, in ossequio ai principi di parità di trattamento e autoresponsabilità degli operatori. Nel caso di specie, non vi erano incertezze tali da giustificare il soccorso.

Articolo 108

Rilevante poiché la gara era aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il TAR conferma che tale criterio implica la necessità di mantenere la netta separazione tra le componenti tecnica ed economica dell’offerta, per consentire una valutazione imparziale e trasparente, secondo quanto previsto dall’articolo citato.

Articoli di riferimento