Riformulazione della graduatoria e annullamento parziale dell’aggiudicazione nella gara per la refezione scolastica del Comune di Cicciano
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso principale della Sirio S.r.l. relativo all’aggiudicazione del servizio di refezione scolastica, poiché la Sirio era ormai risultata vincitrice dopo la riformulazione della graduatoria. Tuttavia, accogliendo il ricorso incidentale e i motivi aggiunti della Caribù Catering S.r.l., il TAR ha annullato il provvedimento di aggiudicazione a favore della Sirio limitatamente alla valutazione del punteggio dell’offerta tecnica. La stazione appaltante dovrà pertanto riesaminare la documentazione relativa ai contratti di fornitura prodotti da Sirio, la cui genericità non consentiva un’adeguata e trasparente attribuzione del punteggio. Le doglianze sulle regole di gara e sulle cause di esclusione sono state in larga parte rigettate per tardività o infondatezza.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta la complessa vicenda di una gara d’appalto per il servizio di refezione scolastica. Inizialmente, Sirio S.r.l. aveva impugnato l’aggiudicazione in favore di Caribù Catering S.r.l.; successivamente, a seguito di riesame, era stata Sirio a ottenere l’aggiudicazione. Caribù ha presentato ricorso incidentale e motivi aggiunti, contestando sia alcune disposizioni della lex specialis, sia la legittimità dell’aggiudicazione a Sirio, in particolare per la documentazione dei contratti di fornitura e la verifica dell’anomalia dell’offerta. Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso principale, poiché l’interesse di Sirio era già stato soddisfatto, ma ha accolto in parte il ricorso incidentale di Caribù, ritenendo la documentazione degli accordi di fornitura di Sirio insufficiente rispetto alle prescrizioni della gara. L’annullamento della graduatoria riguarda dunque solo la necessità di una nuova valutazione (non l’esclusione automatica di Sirio), per assicurare una corretta attribuzione del punteggio tecnico. Le questioni di legittimità sulle regole di gara sono state invece dichiarate irricevibili perché non tempestivamente impugnate. La sentenza precisa che la motivazione del giudizio di non anomalia può essere sintetica e per relationem se positiva, e che l’organizzazione delle stazioni appaltanti/centrali di committenza era conforme a legge.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 62 è stato richiamato per verificare la legittimità delle procedure di nomina dei responsabili unici del progetto (RUP) e delle distinte fasi della gara da parte della Centrale Unica di Committenza (CUC). Il TAR ha ritenuto che la CUC avesse correttamente attribuito i ruoli gestionali, anche se alcuni responsabili erano dipendenti dell’amministrazione beneficiaria, poiché la legge non lo vieta e la titolarità della funzione era correttamente imputata alla centrale di committenza. Inoltre, le doglianze di Caribù sull’incompetenza del RUP sono state respinte perché la normativa non impone che il RUP sia esclusivamente interno alla centrale di committenza, purché la nomina sia formalmente ricondotta ad essa.
Questo articolo è stato invocato dalla ricorrente principale (Sirio) per chiedere l’esclusione automatica di Caribù a causa di una annotazione della sua ausiliaria Global Service nel casellario ANAC. Il TAR ha tuttavia respinto la doglianza, ritenendo che l’annotazione era risalente a più di tre anni rispetto alla gara e che l’art. 94, oltre a richiedere attualità della causa di esclusione, si applica alle condizioni esistenti alla data di partecipazione. Non risultando una causa di esclusione automatica rilevante al momento della gara, l’esclusione non era dovuta e l’amministrazione aveva correttamente valutato la posizione dell’ausiliaria secondo la tempistica prevista dal codice.



