08/06/2026
Art. 101

Affidamento in concessione di aree demaniali portuali per parcheggio – Ammissibilità dell’offerta e requisiti di partecipazione, legittimità della mancata verifica di anomalia del rialzo sul canone concessorio

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Sintesi della Sentenza

La sentenza respinge il ricorso presentato da Car Sud Srl, seconda classificata, contro l’aggiudicazione a Publiparking Srl della concessione di un’area demaniale portuale da adibire a parcheggio (lotto D) presso il porto di Napoli. Il TAR Campania ha ritenuto infondate le censure riguardanti i requisiti tecnico-professionali, le sanzioni ANAC pregresse e la mancata verifica di anomalia dell’offerta economica della società aggiudicataria, confermando la piena legittimità dell’operato dell’Autorità Portuale. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti, data la complessità delle questioni.

Spiegazione Dettagliata

Il giudice amministrativo ha analizzato tre principali questioni: (1) la presunta mancanza, da parte dell’aggiudicataria Publiparking, dei requisiti tecnici e professionali richiesti dal bando; (2) l’incidenza di precedenti sanzioni ANAC sull’ammissibilità della società in gara; (3) la mancata attivazione della verifica di anomalia sull’offerta che proponeva un rialzo del 334% sul canone a base d’asta. Il TAR ha chiarito che la documentazione prodotta da Publiparking dimostra il possesso dei requisiti di esperienza nella gestione di parcheggi per infrastrutture strategiche come richiesto dall’avviso pubblico. Quanto alle sanzioni ANAC, si evidenzia l’avvenuto assolvimento degli obblighi di comunicazione e la mancanza di annotazioni ostative alla partecipazione nel casellario informatico. Sulla questione dell’anomalia dell’offerta, il Tribunale ha ribadito che, nelle concessioni demaniali disciplinate dal Codice della Navigazione e non dal Codice dei Contratti pubblici (Codice degli Appalti), non vi è l’obbligo di procedere alla verifica di congruità del rialzo, essendo l’aggiudicazione legittimamente basata sul criterio del massimo rialzo economico nell’interesse pubblico, in assenza di vincoli tariffari o piani economici predefiniti. L’eventuale verifica di anomalie è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante e, nel caso di specie, l’offerta non presentava elementi di illogicità o manifesta irragionevolezza. Il ricorso, quindi, è infondato sotto tutte le doglianze.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 101

L’articolo 101 è stato richiamato in relazione alle doglianze della ricorrente su una presunta inadeguatezza del procedimento di chiarimento e istruttoria nell’esame delle offerte. Il TAR chiarisce che la richiesta di chiarimenti sul contenuto delle offerte (soccorso istruttorio), come previsto dall’art. 101, riguarda esclusivamente il perfezionamento e la regolarizzazione formale della documentazione amministrativa, senza incidere sul merito delle offerte economiche o tecniche, e che nel caso specifico non vi era alcuna omissione o irregolarità rilevante che giustificasse l’attivazione del soccorso istruttorio per l’esclusione dell’aggiudicataria.

Articoli di riferimento