08/10/2026
Art. 35Art. 36Art. 90

Accesso agli atti di gara e termini per l’impugnazione delle decisioni di oscuramento: improcedibilità e irricevibilità del ricorso presentato oltre i termini

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Campania ha respinto il ricorso di GSA contro l’AOU Federico II per aver oscurato integralmente l’offerta tecnica della società aggiudicataria Team Security S.r.l. e per aver negato l’accesso alla documentazione richiesta. La parte relativa ai giustificativi dell’offerta è stata dichiarata improcedibile poiché la ricorrente ha rinunciato a questa pretesa. Per la rimanente domanda di accesso all’offerta tecnica, il ricorso è stato dichiarato irricevibile in quanto presentato oltre il termine perentorio di dieci giorni previsti dal Codice degli Appalti. La sospensione feriale non si applica a tale rito speciale, che mira a una risoluzione celere delle controversie sugli accessi agli atti degli appalti.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR si fonda sulla corretta applicazione delle norme processuali speciali introdotte dal nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023). In particolare, l’art. 36 prevede un rito super-accelerato per l’impugnazione delle decisioni sulle richieste di oscuramento delle offerte tecniche, da proporre entro dieci giorni dalla comunicazione. Nel caso di specie, la Stazione Appaltante aveva adottato una determinazione espressa di accoglimento delle richieste di oscuramento, comunicata in data 7 agosto 2026. Il ricorso di GSA, notificato e depositato il 2 settembre 2026, è stato giudicato tardivo, in quanto la sospensione feriale dei termini non trova applicazione in questo tipo di contenzioso. Quanto ai giustificativi dell’offerta, non vi era più interesse ad agire avendo la ricorrente ottenuto la documentazione. La sentenza sottolinea l’importanza del rispetto dei termini perentori e della speditezza del procedimento a tutela della celere definizione delle controversie in materia di appalti pubblici.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 35

L’articolo 35 è stato richiamato per giustificare la possibilità, per la stazione appaltante, di oscurare parti delle offerte tecniche degli operatori economici che contengano segreti tecnici e commerciali, know-how o altre informazioni riservate. Nella motivazione della determinazione impugnata, la stazione appaltante ha fatto riferimento alle dichiarazioni dei concorrenti ai sensi di tale articolo, individuando le parti da oscurare per tutelare la riservatezza.

Articolo 36

L’articolo 36 è il fulcro della decisione: disciplina le procedure e i termini per l’accesso agli atti di gara, compresa la previsione (comma 4) che consente l’impugnazione delle decisioni sulle richieste di oscuramento entro dieci giorni dalla comunicazione digitale. Il TAR ha applicato questa disposizione per dichiarare la tardività del ricorso, escludendo altresì l’applicazione della sospensione feriale dei termini, in linea con la natura accelerata del rito e la giurisprudenza più recente.

Articolo 90

Il riferimento all’articolo 90 riguarda la disciplina della comunicazione dell’aggiudicazione e delle decisioni sulle richieste di oscuramento agli operatori economici. Nel caso in esame, il dies a quo per l’impugnazione è stato identificato nella data della comunicazione ex art. 90, ossia il 7 agosto 2026: ciò ha rilevanza centrale nella valutazione della tempestività del ricorso.

Articoli di riferimento