Respinto il ricorso di Idealfood sull'aggiudicazione della gara per la refezione scolastica nel Comune di Villaricca
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha respinto il ricorso presentato da Idealfood contro l'aggiudicazione del servizio di refezione scolastica a Ristonet S.r.l., ritenendo infondate le censure sulla valutazione dell'offerta tecnica e sulle modalità di attribuzione dei punteggi. Il Collegio ha confermato la correttezza dell'operato della stazione appaltante rispetto ai criteri della lex specialis e la validità della documentazione presentata dalla società aggiudicataria. Il ricorso di Idealfood, che contestava anche la legittimazione attiva, è stato quindi respinto nel merito, con condanna alle spese.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta una controversia relativa all'aggiudicazione di una gara d'appalto per il servizio di refezione scolastica. Idealfood, seconda classificata, aveva impugnato l'aggiudicazione a favore di Ristonet S.r.l., sostenendo che le offerte tecniche erano state valutate erroneamente dalla commissione di gara, in particolare rispetto alla coerenza dei prodotti offerti con i menù previsti e alla completezza della documentazione richiesta dal disciplinare. Il TAR ha chiarito che le contestazioni mosse dalla ricorrente (sull’idoneità dei prodotti, sulla firma del nutrizionista, sulla validità dei contratti preliminari con i fornitori, ecc.) non trovano riscontro nei documenti di gara, chiarendo che la lex specialis non richiedeva requisiti più stringenti di quelli effettivamente rispettati da Ristonet. Inoltre, il Collegio ha precisato che l’eventuale difetto di legittimazione processuale sollevato da Ristonet avrebbe dovuto essere proposto con ricorso incidentale e non con semplice memoria. Nel merito, tutte le censure relative all’assegnazione dei punteggi sono state giudicate infondate: la commissione operava nei limiti della discrezionalità tecnica, la documentazione era sufficiente e conforme, e la metodologia di valutazione era coerente con la disciplina di gara. Per questi motivi, il ricorso è stato respinto e Idealfood condannata alle spese di lite.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo 17 è stato richiamato, seppur indirettamente, quale fondamento delle regole procedurali di aggiudicazione e delle fasi di valutazione delle offerte. La sentenza si sofferma sul rispetto della lex specialis da parte della commissione, sottolineando che l’assegnazione del punteggio deve essere effettuata secondo criteri predeterminati e pubblicati, nel rispetto dei principi di trasparenza e di affidamento, come richiesto dall'articolo 17. Inoltre, viene evidenziato che la valutazione dell’offerta tecnica rientra nella discrezionalità della commissione, purché esercitata entro i limiti fissati dagli atti di gara, coerentemente con le fasi procedurali previste dall’articolo citato.
L'articolo 68 è stato invocato da Ristonet per eccepire l’eventuale inammissibilità del ricorso di Idealfood sul presupposto che la società si era presentata in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) senza aver prodotto in giudizio il mandato collettivo speciale previsto dal Codice. Il TAR, richiamando la disciplina dell'articolo 68, ha però affermato che tale tipo di eccezione, incidendo sulla legittimazione a ricorrere, doveva essere formulata tramite ricorso incidentale ex art. 42 c.p.a. e non con semplice memoria. In ogni caso, la questione non incideva sulla valutazione del merito del ricorso, che è stato comunque respinto.



