09/06/2026
Art. 2Art. 5Art. 16Art. 95Art. 98

Esclusione da gara d’appalto per conflitto di interessi e omissione dichiarativa: la posizione del TAR Campania

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Campania ha respinto il ricorso di una società esclusa da una gara pubblica per i lavori di adeguamento antincendio in edifici universitari. L’esclusione era motivata dalla presenza di un conflitto di interessi derivante dalla parentela tra il legale rappresentante della società e il capo progettista del progetto posto a base di gara, nonché dalla mancata dichiarazione di tale rapporto nella documentazione amministrativa richiesta. Il Tribunale ha ritenuto fondata l’esclusione sia per la presenza oggettiva di un conflitto di interessi potenzialmente lesivo della par condicio tra i concorrenti, sia per il grave illecito professionale consistente nella reticenza dichiarativa dell’operatore economico.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza ha confermato la legittimità dell’esclusione della società poiché il rapporto di parentela configurava un conflitto di interessi idoneo a determinare una potenziale asimmetria informativa e vantaggio competitivo indebito. Il TAR ha sottolineato che, secondo l’art. 16 del Codice degli Appalti, il conflitto di interessi deve essere interpretato estensivamente e ricomprende chiunque, a qualsiasi titolo, possa influenzare la procedura, anche solo potenzialmente. Nel caso di specie, la posizione del capo progettista, anche se il suo intervento era nella fase di progettazione, era idonea a creare un rischio concreto e attuale per la parità di trattamento. Inoltre, la società ha omesso di dichiarare tale rapporto di parentela nel DGUE e nella domanda di partecipazione, violando così gli obblighi di trasparenza dichiarativa e ledendo il rapporto fiduciario con la stazione appaltante. Tale omissione configura grave illecito professionale ai sensi dell’art. 98 del Codice, giustificando l’esclusione. Il TAR ha anche evidenziato che il conflitto di interessi rileva come fattispecie di pericolo e non richiede la prova di un danno concreto, essendo sufficiente il rischio potenziale di turbativa della concorrenza.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 2

Il principio della fiducia viene richiamato per sottolineare che la correttezza e la trasparenza nei rapporti tra operatori economici e amministrazioni è fondamentale. L’omissione dichiarativa minando la fiducia e il rapporto fiduciario giustifica l’esclusione dalla gara.

Articolo 5

Il principio di buona fede e tutela dell’affidamento è richiamato per stabilire che l’operatore economico è tenuto a comportarsi con massima trasparenza e non può, con interpretazioni soggettive, omettere informazioni rilevanti come vincoli parentali. L’affidamento sulla correttezza dell’operatore è fondamentale per la stazione appaltante.

Articolo 16

È l’articolo centrale per la decisione. Viene interpretato in senso ampio: il conflitto di interessi può derivare anche da rapporti indiretti come la parentela tra uno dei concorrenti e chi ha svolto la progettazione propedeutica alla gara, indipendentemente dal fatto che vi sia stata una effettiva trasmissione di informazioni privilegiate. La norma serve a prevenire situazioni anche solo potenzialmente pericolose per la concorrenza e l’imparzialità.

Articolo 95

La causa di esclusione non automatica trova applicazione sia per il conflitto di interessi non risolvibile (comma 1, lett. b), sia per il grave illecito professionale (comma 1, lett. e). Il TAR ritiene che la situazione di conflitto e la violazione dell’obbligo dichiarativo giustificano l’esclusione, in quanto non eliminabili con altri rimedi procedurali.

Articolo 98

L’articolo disciplina l’illecito professionale grave. Il TAR sottolinea che la condotta omissiva della società, che ha reso dichiarazioni false o fuorvianti sulla sussistenza di conflitto di interessi, integra questa fattispecie e giustifica l’esclusione in quanto mina l’affidabilità e integrità dell’operatore economico.

Articoli di riferimento