Legittimità dell'aggiudicazione in gara negoziata: rigetto del ricorso per mancanza di causa escludente e improcedibilità del ricorso incidentale
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha respinto il ricorso di un concorrente escluso dalla gara pubblica per lavori di sistemazione idrogeologica, che chiedeva l'annullamento dell'aggiudicazione in favore di un'altra impresa, contestando l'asserita incompatibilità del direttore tecnico di questa e la sussistenza di cause di esclusione per pregiudizi penali. Il Tribunale ha accertato che il soggetto contestato non rivestiva più il ruolo all'atto della gara e che, nel caso del direttore tecnico effettivo, il precedente penale era estinto e dunque non rilevante ai fini dell'esclusione. Poiché il ricorso principale è stato respinto, il ricorso incidentale dell'aggiudicataria contro il ricorrente è stato dichiarato improcedibile.
Spiegazione Dettagliata
Nella vicenda in esame, la società seconda classificata in una procedura negoziata per lavori pubblici ha impugnato l’aggiudicazione, sostenendo che la società vincitrice avrebbe dovuto essere esclusa sia per assunta incompatibilità del (presunto) direttore tecnico, che avrebbe ricoperto illegittimamente l’incarico essendo anche dipendente pubblico, sia per la presenza di pregiudizi penali a carico del direttore tecnico effettivo. Il TAR ha analizzato le doglianze rilevando, in fatto, che la persona contestata aveva cessato gli incarichi presso la società ben prima dell'indizione della gara e che il direttore tecnico in carica non era più pubblico dipendente. Quanto alla doglianza sulla condanna penale, il Tribunale ha rilevato che la sentenza di condanna risultava estinta, e quindi, ai sensi dell'articolo 94 del Codice dei Contratti Pubblici, non poteva comportare esclusione automatica. Inoltre, la contestazione era stata introdotta solo in sede di memoria difensiva e non tramite motivi aggiunti, risultando quindi inammissibile. Poiché il ricorso principale è stato rigettato nel merito, il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale dell’aggiudicataria volto all’esclusione del ricorrente. Le spese sono state poste a carico del ricorrente soccombente.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo 94 è stato richiamato per valutare la rilevanza delle eventuali condanne penali a carico del direttore tecnico dell’impresa aggiudicataria. Il TAR ha verificato se ricorressero le cause di esclusione automatica previste dalla norma e ha affermato che, essendo il reato estinto, non sussisteva alcun obbligo di esclusione, in conformità al comma 7 dell’articolo 94 che esclude applicazione della causa ostativa in caso di estinzione della pena.



