10/08/2026
Art. 92

Improcedibilità del ricorso contro l’esclusione dalla gara per dispositivi medici CSTD – Obbligo di utilizzo esclusivo della piattaforma telematica e comunicazione dei termini di gara

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Campania ha dichiarato improcedibile il ricorso di Svas Biosana S.p.A. contro l’indizione e gestione della gara europea per la fornitura di sistemi chiusi per farmaci antiblastici (CSTD), relativamente al lotto 1. La società lamentava la formulazione della lex specialis e l’impossibilità di partecipare in ragione delle specifiche tecniche richieste e della gestione della riapertura dei termini di gara. Il giudice ha ritenuto regolari le modalità di comunicazione della riapertura dei termini tramite piattaforma So.Re.Sa., conforme al disciplinare e al Codice degli appalti, e ha giudicato corretta l’esclusione dell’offerta inviata a mezzo PEC e oltre i termini, dichiarando inoltre infondati i motivi aggiunti.

Spiegazione Dettagliata

La decisione afferma la piena legittimità della procedura di gara e delle modalità operative imposte dal disciplinare, che prevedevano l’obbligo per gli operatori economici di utilizzare esclusivamente la piattaforma SIAPS di So.Re.Sa. sia per la consultazione dei documenti che per la presentazione delle offerte. Il TAR evidenzia che, a seguito dell’ordinanza cautelare, la riapertura dei termini è stata pubblicata sulla piattaforma, ben accessibile agli operatori; ne consegue che la mancata consultazione della piattaforma da parte della ricorrente non integra un errore scusabile né un vizio procedurale imputabile all’amministrazione. La presentazione dell’offerta via PEC – e peraltro oltre i termini – non può essere considerata valida, in quanto in contrasto con il disciplinare e le regole codicistiche. La sentenza ribadisce che la tutela giurisdizionale amministrativa presuppone sempre un interesse concreto e attuale: venuta meno per Svas Biosana la possibilità di essere utilmente ammessa alla gara, il ricorso principale è dichiarato improcedibile; sono respinti anche i motivi aggiunti con cui si impugnava la comunicazione di irricevibilità dell’offerta. La stazione appaltante ha rispettato i principi di trasparenza, par condicio e corretta pubblicità nel fissare e comunicare i termini di gara.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 92

L’articolo 92 è stato richiamato per legittimare la modalità di fissazione, proroga e pubblicità dei termini di presentazione delle offerte. Il TAR ha ritenuto corretta la pubblicazione dell’avviso di riapertura dei termini sulla piattaforma di gara, in conformità a questo articolo che sottolinea il rispetto della trasparenza e delle pari condizioni tra gli operatori. La possibilità di ritirare/sostituire le offerte precedenti e la regolarità della comunicazione tramite piattaforma telematica, come previsto dal disciplinare, trovano fondamento in tale disposizione. Non era quindi dovuta una comunicazione individuale alla ricorrente, restando sufficiente la pubblicazione sulla piattaforma secondo prassi consolidata e normativa vigente.

Articoli di riferimento