Annullamento dell’aggiudicazione per carenza dei requisiti nei contratti analoghi: la corretta applicazione dei requisiti tecnico-professionali nella gara per il campo fotovoltaico di Napoli Capodichino
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha accolto il ricorso della Progress Impianti Group s.r.l. contro l'aggiudicazione disposta a favore del raggruppamento guidato da Item s.r.l. per l’appalto relativo alla progettazione esecutiva e alla realizzazione del campo fotovoltaico presso l’aeroporto di Napoli Capodichino. Il Tribunale ha rilevato che l’aggiudicataria non ha dimostrato il possesso di almeno due contratti analoghi per oggetto e importo, come richiesto dalla lex specialis, ai fini dei requisiti tecnico-professionali. Ha invece respinto il ricorso incidentale di Item s.r.l., che contestava l’analoga carenza a carico della Progress Impianti Group. In conseguenza dell’accoglimento del ricorso principale, il TAR ha annullato l’aggiudicazione, dichiarato inefficace il contratto eventualmente stipulato e disposto il subentro della Progress Impianti Group.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta due ricorsi: il principale, presentato dalla seconda classificata (Progress Impianti Group), e l’incidentale, presentato dall’aggiudicatario (Item s.r.l.). Il ricorso principale fondava sull’assenza, in capo alla controinteressata, di almeno due contratti analoghi e della relativa esperienza richiesta per le categorie e importi di progettazione, come imposto dal disciplinare di gara. Il Collegio ha ritenuto fondata tale censura, rilevando che Item s.r.l. aveva documentato un solo contratto realmente analogo e di importo sufficiente, mentre per gli altri difettava la prova della progettazione o l’importo era inferiore a quanto previsto. La valutazione sul punteggio attribuito all’offerta tecnica (criterio dell’affinità dei lavori svolti) è stata invece rigettata per genericità e per la corretta applicazione del metodo del confronto a coppie. Il ricorso incidentale di Item s.r.l., volto a escludere la Progress Impianti Group per gli stessi motivi (presunta carenza di contratti analoghi), è stato respinto: la ricorrente principale aveva sufficientemente dimostrato i requisiti, anche applicando una nozione ampia e proconcorrenziale di servizi analoghi, come richiesto dalla giurisprudenza e dalle direttive europee. Pertanto, il TAR ha annullato l’aggiudicazione a Item s.r.l., dichiarato il diritto di Progress Impianti Group di conseguire l’aggiudicazione e disposto la condanna alle spese.



