11/09/2026

Responsabilità precontrattuale della PA e risarcimento danni dopo revoca dell’aggiudicazione per indisponibilità dell’area: il caso TU.GE.CO. Costruzioni s.r.l. contro Comune di Afragola

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Campania ha dichiarato inammissibile la domanda di annullamento della revoca dell’aggiudicazione dei lavori PNRR per l’ampliamento di una scuola, poiché la revoca era giustificata dal definanziamento dovuto all’indisponibilità dell’area sulla quale doveva sorgere l’opera. Tuttavia, il TAR ha riconosciuto la responsabilità precontrattuale del Comune di Afragola, condannandolo al risarcimento dei danni in favore della società ricorrente, TU.GE.CO. Costruzioni s.r.l., per mancata osservanza della buona fede nelle trattative e per aver illegittimamente generato affidamento nella possibilità di realizzare i lavori. Sono state riconosciute solo alcune delle voci di danno richieste, in particolare le spese effettivamente sostenute per progettazione e partecipazione alla gara, ma non il lucro cessante o spese prive di prova. Il Ministero dell’Istruzione è stato estromesso dal giudizio.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR si fonda su due piani. Sul primo piano, la domanda di annullamento degli atti di revoca dell’aggiudicazione è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, poiché la ricorrente stessa riconosceva che il definanziamento (derivante dall’indisponibilità dell’area) era una valida ragione di revoca e il suo unico scopo era eliminare una possibile contestazione di corresponsabilità. Sul secondo piano, il TAR ha accolto la domanda risarcitoria per responsabilità precontrattuale, applicando i principi della buona fede nelle trattative: il Comune, pur sapendo che non aveva la disponibilità dell’area (requisito essenziale previsto dall’avviso pubblico PNRR), aveva svolto la gara e aggiudicato i lavori, inducendo la società a confidare nella possibilità di realizzare l’opera. Questo comportamento è stato ritenuto contrario ai doveri di correttezza e lealtà, causando alla società pregiudizi economici, cui il risarcimento riconosciuto dà ristoro. Il danno risarcibile è stato limitato alle spese vive e documentate sostenute per la partecipazione e la progettazione, nei limiti fissati dal bando e al netto del ribasso d’asta, mentre non sono stati riconosciuti il lucro cessante o spese non correlate/provate. Il Ministero è stato estromesso perché il giudizio aveva solo contenuto risarcitorio, a valle della procedura amministrativa, e dunque lo Stato non era parte necessaria.