Annullamento dell’aggiudicazione del Lotto 7 del servizio refezione Comune di Napoli per mancata valutazione di un unico centro decisionale tra concorrenti
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania annulla l’aggiudicazione definitiva del Lotto 7 del servizio di refezione scolastica del Comune di Napoli, dopo aver rilevato che la stazione appaltante non ha istruito adeguatamente la possibile esistenza di un ‘unico centro decisionale’ tra operatori aggiudicatari di più lotti, situazioni che potrebbero eludere i principi di concorrenza, come previsto dall’art. 95 del d.lgs. 36/2023. La sentenza stabilisce che, pur in assenza di una previsione espressa della lex specialis che estenda il vincolo di aggiudicazione a gruppi societari, la stazione appaltante deve comunque verificare se strutture societarie e comportamenti rivelino un coordinamento sostanziale lesivo della concorrenza. L’amministrazione dovrà quindi riesaminare la posizione dell’aggiudicataria, praticando un’istruttoria approfondita e nel rispetto del contraddittorio.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR nasce dal ricorso di un concorrente (Me.Ca. srl), secondo cui due operatori (EP spa e ATI A&C/Turrini) – aggiudicatari di diversi lotti nella medesima gara – sarebbero riconducibili a un unico centro decisionale, eludendo di fatto il limite di aggiudicazione di due lotti per partecipante. Il TAR precisa che il vincolo di aggiudicazione (art. 58) e la causa di esclusione per unico centro decisionale (art. 95, comma 1, lett. d)) sono istituti diversi: il primo è formale e regolato dalla lex specialis, il secondo è sostanziale e opera anche in assenza di previsioni espressamente estensive. Se la suddivisione in lotti e i limiti formali non sono stati estesi al gruppo societario dal disciplinare di gara, ciò non esonera la stazione appaltante dal valutare, anche in presenza di assetti societari complessi e indizi di coordinamento (sedi, personale, progetti analoghi, comunanza di controllo societario), la sostanziale autonomia delle offerte presentate. La mancata istruttoria su questi elementi, già sufficientemente documentati dalla ricorrente, comporta l’illegittimità dell’aggiudicazione. Il TAR ribadisce che la verifica sul centro decisionale unico deve abbracciare la procedura complessiva, non il singolo lotto, soprattutto ove il limite dei lotti sia stato imposto a livello di gara. In aggiunta, il TAR richiama anche l’ipotesi di illecito professionale grave (art. 98) per omessa dichiarazione del reale assetto societario, rilevante ai fini della trasparenza e delle scelte della PA. Alla luce di tutto ciò, viene annullata l’aggiudicazione e demandato al Comune di Napoli il dovere di riesercitare la valutazione secondo i criteri giuridici evidenziati, mentre non viene dichiarata l’inefficacia automatica del contratto già stipulato, lasciando alla PA la discrezionalità nella nuova valutazione.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 58 è richiamato per chiarire il senso e la funzione della suddivisione in lotti e del vincolo di aggiudicazione nelle gare pubbliche. Il TAR sottolinea che la suddivisione in lotti è uno strumento per favorire la massima partecipazione delle PMI, e che il vincolo di aggiudicazione può essere limitato ex ante dalla lex specialis anche al gruppo societario, ma che tale scelta è rimessa alla stazione appaltante. Nel caso concreto, il disciplinare non estendeva formalmente il limite ai gruppi, ma questo non esclude la necessità di una valutazione sostanziale e anti elusiva sul centro decisionale unico. La sentenza interpreta l’articolo 58 nel senso che la gara resta unitaria, anche se articolata in lotti, e che i limiti vanno valutati trasversalmente.
L’articolo 95 è il fulcro della decisione: il TAR applica la lettera d) per cui possono essere esclusi operatori che, pur formalmente distinti, si rivelino sostanzialmente riconducibili a un unico centro decisionale, compromettendo la genuinità del confronto concorrenziale. La sentenza chiarisce che non occorre una previsione espressa per estendere questo controllo oltre il singolo lotto, perché la norma impone di indagare la realtà sostanziale al di là dei meri assetti societari. La mancata istruttoria su tali profili costituisce vizio dell’azione amministrativa e giustifica l’annullamento dell’aggiudicazione.
L’articolo 98 viene in rilievo in riferimento all’ipotesi di illecito professionale grave, in particolare per il comportamento dell’aggiudicataria che ha omesso di dichiarare assetti societari rilevanti (esistenza di controllo totalitario, progetto di fusione) idonei a influenzare la valutazione della stazione appaltante sull’esclusione e sull’applicazione dei vincoli di gara. Il TAR precisa che la valutazione della gravità dell’illecito e delle conseguenze sulla permanenza del rapporto fiduciario è riservata all’Amministrazione in sede di riedizione del potere, con obbligo di motivazione.



