Esclusione da gara di appalto per refezione scolastica e verifica di anomalia dell’offerta: legittimità e limiti della discrezionalità tecnica della stazione appaltante
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha respinto il ricorso della società Sirio s.r.l., esclusa dalla gara per il servizio di refezione scolastica indetta dal Comune di Afragola, poiché l’offerta presentava gravi carenze e indeterminatezze, soprattutto riguardo alla quantificazione dei costi della manodopera e alle modalità di assorbimento del personale. Il ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato improcedibile, in quanto presentato da un soggetto ormai escluso e, quindi, privo di legittimazione a contestare l’aggiudicazione in favore dell’impresa concorrente.
Spiegazione Dettagliata
Il giudice amministrativo ha ritenuto infondato il ricorso principale, confermando la legittimità dell’esclusione di Sirio s.r.l. poiché l’offerta mancava di chiarezza e attendibilità, sia per la insufficiente quantificazione dei costi del personale direttamente impiegato nell’appalto – incluso personale specializzato e la cosiddetta squadra jolly – sia perché alcune migliorie all’offerta risultavano modificate e non correttamente valorizzate in sede di giustificazioni. In particolare, la stazione appaltante ha esercitato correttamente la propria discrezionalità tecnica nella verifica dell’anomalia, che, secondo la giurisprudenza, è sindacabile dal giudice solo nei casi di manifesta illogicità o errore macroscopico. L’articolazione dei costi del personale è ritenuta parte essenziale e immodificabile dell’offerta, e la mancanza di indicazioni puntuali sulle modalità di riassorbimento dei dipendenti costituisce una lacuna determinante. Analogamente, la modifica delle migliorie in riduzione dei costi, se avvenuta in fase di verifica dell’anomalia, è vietata dal Codice degli Appalti. Il ricorso per motivi aggiunti, volto a censurare l’aggiudicazione definitiva, è stato dichiarato improcedibile per carenza di interesse alla luce dell’ormai consolidata esclusione dalla gara della ricorrente. La sentenza ribadisce, quindi, il ruolo centrale della trasparenza, della precisione dei costi e del rispetto della lex specialis e delle prescrizioni del Codice degli Appalti nella partecipazione alle procedure concorsuali.
Collegamenti al Codice Appalti
Nonostante sia stato menzionato in relazione alle procedure e ai termini di accesso e impugnazione degli atti di gara, l’articolo 36 non ha avuto un impatto diretto sul merito della decisione, che si è invece fondata sulla valutazione dell’offerta e sulla legittimità dell’esclusione della ricorrente. Tuttavia, il TAR ha rispettato i principi processuali in tema di tempestività e legittimazione all’impugnazione degli atti secondo le regole fissate dall’articolo 36.
L’articolo 57 è stato fondamentale per chiarire che la presenza e l’attuazione delle clausole sociali–in particolare l’obbligo di indicare le modalità di assorbimento del personale e la garanzia di stabilità occupazionale–costituiscono un requisito essenziale dell’offerta. Il TAR ha rilevato che la mancanza di indicazioni puntuali sul riassorbimento di parte del personale viola gli obblighi previsti dalle clausole sociali e determina la non affidabilità dell’offerta.
Invocato dal ricorrente nei motivi aggiunti per contestare la mancata specificazione da parte dell’ATI aggiudicataria delle parti di servizio che ciascun componente avrebbe eseguito, come richiesto dall’art. 68. Tuttavia, il TAR non si è soffermato sul merito di questa censura, avendo già dichiarato l’improcedibilità dei motivi aggiunti per carenza d’interesse a seguito dell’esclusione definitiva della ricorrente.
L’articolo 108 è stato centrale nella motivazione della sentenza. Il TAR ha applicato il principio secondo cui i costi della manodopera devono essere chiaramente indicati, separatamente e in modo immodificabile, nell’offerta, e che la loro mancata o incompleta rappresentazione costituisce causa di esclusione. La verifica dell’anomalia è stata svolta secondo i criteri di affidabilità e serietà dell’offerta prescritti dall’articolo 108, e il tentativo di modificare le voci di costo o di giustificare a posteriori l’omissione di costi essenziali si pone in violazione di tale norma.



