12/07/2024
Art. 119

Legittimità dell'aggiudicazione di servizio nido d'infanzia con contratto continuativo di cooperazione per attività di ristorazione

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Sintesi della Sentenza

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha respinto il ricorso della Cooperativa Prisma che contestava l'aggiudicazione del servizio di gestione del nido d'infanzia a favore del RTI Matrix-Boetheia per la mancanza di iscrizione nella White List relativa all'attività di ristorazione. È stato riconosciuto che la ristorazione nel contesto del servizio educativo è attività secondaria e accessoria, e può essere svolta tramite un contratto continuativo di cooperazione con un soggetto terzo iscritto nella White List. Il ricorso è stato dunque rigettato e confermata la legittimità dell'aggiudicazione.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta la questione della necessità o meno dell'iscrizione nella White List per la partecipazione a una gara di affidamento del servizio di gestione di un nido d'infanzia, che comprendeva anche l'organizzazione del servizio di ristorazione. La ricorrente sosteneva che l'assenza dell'iscrizione alla White List per attività di ristorazione da parte del RTI aggiudicatario dovesse comportare l'esclusione, poiché la ristorazione è un'attività soggetta a tali obblighi. Il Tribunale, tuttavia, ha evidenziato che dal disciplinare emerge chiaramente che la ristorazione è un'attività accessoria, riferita all'organizzazione e alla fornitura dei pasti, non alla preparazione che può essere svolta da un terzo tramite contratto continuativo di cooperazione. Tale contratto non configura un subappalto ma una prestazione accessoria che non richiede l'iscrizione diretta nella White List da parte dell'aggiudicatario. Pertanto, il ricorso è stato respinto per infondatezza, riconoscendo la legittimità della scelta amministrativa di affidare il servizio con la specifica modalità di cooperazione per l’attività di ristorazione.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 119

L'articolo 119 del Codice dei contratti pubblici è stato richiamato per distinguere il subappalto dalla figura del contratto continuativo di cooperazione. Il Tribunale ha sottolineato che il contratto continuativo di cooperazione, stipulato prima dell’indizione della gara per l’esecuzione di attività accessorie (come la preparazione dei pasti), non configura subappalto e può essere legittimamente utilizzato per garantire lo svolgimento di tali attività da parte di un terzo iscritto nella White List. Pertanto, non sussiste l’obbligo che tutti i membri del RTI siano iscritti direttamente nella White List, purché il soggetto che esegue concretamente l’attività di ristorazione possieda tale iscrizione.

Articoli di riferimento