Inammissibilità del ricorso del terzo graduato in una gara d’appalto per carenza di interesse e infondatezza delle censure sull’anomalia dell’offerta
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla San Giovanni 79 Soc. Coop., terza classificata nella procedura di gara per l’affidamento di lavori di manutenzione di immobili pubblici, contro l’aggiudicazione del Lotto 2 a Romano Costruzioni S.r.l. e gli atti di gara connessi. La pronuncia si fonda sull’assenza di un interesse diretto e qualificato della ricorrente, non avendo questa impugnato anche la posizione della seconda classificata. Nel merito, il TAR ritiene comunque infondate le contestazioni relative alla presunta illegittima modifica del costo della manodopera e degli oneri di sicurezza da parte dell’aggiudicataria, ribadendo la natura programmatoria dell’accordo quadro e la discrezionalità della stazione appaltante nel valutare la congruità delle offerte.
Spiegazione Dettagliata
Il Collegio ha esaminato innanzitutto le eccezioni di inammissibilità sollevate dalle controparti. Secondo una costante giurisprudenza amministrativa, un concorrente terzo classificato può avere interesse a ricorrere contro l’aggiudicazione solo se impugna e contesta con fondamento sia la posizione della prima che della seconda graduata nel lotto oggetto di gara, altrimenti l’eventuale esclusione del primo classificato porterebbe solo allo scorrimento della graduatoria in favore del secondo, e non del ricorrente. In questo caso, San Giovanni 79 Soc. Coop. ha impugnato solo la posizione della Romano Costruzioni S.r.l., senza estendere le proprie censure alla seconda classificata Archivolto S.r.l.; pertanto il TAR dichiara il ricorso inammissibile per difetto di interesse. Quanto al merito, il Tribunale si è comunque soffermato sulle doglianze circa la presunta anomalia dell’offerta aggiudicataria e la (pretesa) illegittima modifica di voci di costo in sede di giustificazioni: tali rilievi sono stati giudicati infondati perché, nell’ambito di un accordo quadro, la quantificazione dei costi di manodopera e sicurezza è per sua natura approssimativa e suscettibile di successivo adattamento nei contratti attuativi. Il TAR ribadisce infine che la valutazione di congruità delle offerte spetta all’Amministrazione ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di manifesta irragionevolezza, illogicità o evidente errore, che qui non ricorrono.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 110 del d.lgs. 36/2023 disciplina la verifica e la gestione delle offerte anormalmente basse, prevedendo che la stazione appaltante valuti la congruità delle offerte sospette di anomalia e che le richieste di giustificazione non possano riguardare, tra l’altro, i minimi salariali o i costi della sicurezza previsti per legge. Nella sentenza, la ricorrente aveva contestato l’illegittima modifica del costo della manodopera e degli oneri di sicurezza in sede di giustificazioni, invocando l’art. 110. Il TAR tuttavia ha rilevato che, in un accordo quadro, tali valori sono solo programmatici e possono essere oggetto di stima, senza che ciò violi la disciplina sulle offerte anormalmente basse, né i principi di immodificabilità dell’offerta e par condicio. La stazione appaltante ha correttamente esercitato la sua discrezionalità nella valutazione delle giustificazioni fornite dall’aggiudicataria.



