13/02/2026
Art. 193

Affidamento in concessione di servizi tramite finanza di progetto e diritto di prelazione: annullamenti e limiti di impugnabilità nella gara del Comune di Napoli

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Campania ha riunito e deciso con un'unica sentenza vari ricorsi relativi all'affidamento in concessione, tramite finanza di progetto, dei servizi di ripristino della viabilità stradale per il Comune di Napoli. La società Sicurezza & Ambiente (S&A), promotrice, ha perso la gara a favore di Zini Elio S.r.l., ma ha poi esercitato con successo il diritto di prelazione, impegnandosi a eseguire il contratto alle stesse condizioni dell’offerta vincente, diventando così aggiudicataria. Il ricorso proposto da S&A avverso la prima aggiudicazione a Zini Elio è stato dichiarato inammissibile e improcedibile per carenza di interesse, in quanto la società aveva di fatto accettato l’esito della gara esercitando la prelazione. Il ricorso incidentale di Zini Elio contro gli atti prodromici della procedura è stato dichiarato inammissibile, essendo tardivo e non tempestivamente proposto. I ricorsi di Zini Elio contro l’aggiudicazione finale a S&A sono stati respinti perché infondati, chiarendo che il promotore può esercitare la prelazione senza dover replicare il medesimo modello organizzativo del concorrente, ma solo garantire le stesse prestazioni e risultati. Parimenti infondate le censure sulla corretta quantificazione delle spese rimborsabili per la predisposizione dell’offerta. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza chiarisce i limiti di impugnabilità nella procedura di project financing per l’affidamento di servizi pubblici. Quando il promotore esercita il diritto di prelazione (ex art. 193 d.lgs. 36/2023), accetta incondizionatamente le condizioni dell’offerta risultata vincente, non potendo poi impugnare l’aggiudicazione favorevole al concorrente, pena l’inammissibilità e la carenza di interesse. Allo stesso modo, le censure agli atti prodromici di gara (ad es. scelta della finanza di progetto o riconoscimento del diritto di prelazione) devono essere tempestivamente sollevate, pena l’inammissibilità per tardività. Nel merito, il diritto di prelazione implica solo l’obbligo per il promotore di garantire le stesse prestazioni e risultati del progetto aggiudicatario, senza necessità di replicarne assetto organizzativo, struttura o tecnologie. Il calcolo delle spese da rimborsare al concorrente “superato” dalla prelazione deve essere effettuato sulla base del valore del progetto posto a base di gara dal promotore e secondo i limiti del 2,5% come previsto dall’art. 193. Infine, la sentenza compensa le spese processuali in ragione della complessità della vicenda.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 193

L'articolo 193 è stato centrale nella decisione, disciplinando la procedura di project financing, la possibilità di iniziativa privata, l'aggiudicazione su gara e soprattutto il diritto di prelazione in capo al promotore. Il TAR ha chiarito che il promotore, esercitando la prelazione ai sensi dell’art. 193, accetta incondizionatamente l’esito della gara e, una volta dichiaratosi disponibile ad adempiere alle stesse condizioni dell’offerta vincente, non può più impugnare l’aggiudicazione. Inoltre, il TAR ha interpretato l’articolo per escludere che il promotore debba replicare il modello organizzativo dell’aggiudicatario, dovendo invece solo assicurare le stesse prestazioni e risultati; ha anche precisato che il rimborso per le spese sostenute dal concorrente originariamente aggiudicatario va calcolato sul valore dell’investimento del progetto posto a base di gara dal promotore, nel limite percentuale stabilito, e non sull’importo offerto in gara dal successivo aggiudicatario.

Articoli di riferimento