13/05/2026
Art. 10Art. 19Art. 20Art. 67Art. 68Art. 101Art. 193

Legittimità dell’aggiudicazione tramite soccorso istruttorio e ruolo del consorzio stabile: respinto il ricorso avverso la gara per Villa Floridiana

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Campania ha respinto il ricorso di R.C.R. Restauri s.r.l. contro l’aggiudicazione della concessione per i lavori e la gestione di un edificio nella Villa Floridiana di Napoli al Consorzio C.S.I. La ricorrente contestava, tra l’altro, la possibilità di regolarizzare la domanda di partecipazione tramite soccorso istruttorio, la corretta produzione del DGUE da parte delle consorziate, la presunta ambiguità sulle modalità di esecuzione e la ripartizione dei lavori, nonché l’ammissibilità di una relazione tecnica superiore al limite di dieci pagine. Il TAR ha reputato tutte le doglianze infondate: la mancanza formale della domanda era supplibile come da Codice e giurisprudenza, la documentazione era stata tempestivamente prodotta, non era richiesta per i consorzi stabili un’analitica ripartizione dei compiti, e la relazione rispettava il limite previsto dal disciplinare. Spese compensate.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza chiarisce che il principio di tassatività delle cause di esclusione dalle gare pubbliche impone l’esclusione solo nei casi espressamente previsti dal Codice. Il TAR riconosce la possibilità che, in caso di omissioni meramente formali come la mancata allegazione della domanda di partecipazione, il soccorso istruttorio possa essere attivato se sono già stati resi disponibili documenti (come il DGUE) contenenti tutte le dichiarazioni e i requisiti necessari. Il TAR valorizza la differenza giuridica tra consorzi stabili e altri soggetti (RTI, consorzi ordinari): ai consorzi stabili non si applica l’obbligo di una dettagliata ripartizione delle attività tra le consorziate, ma solo l’indicazione di quali consorziate sono coinvolte. Il TAR, infine, precisa che i limiti dimensionali della relazione al PEF hanno rilievo solo se la lex specialis prevede espressamente l’esclusione per il loro superamento, nel rispetto del principio di tassatività. La decisione si fonda su un’interpretazione conforme ai principi di massima partecipazione e sull’impossibilità di escludere per mere formalità non sostanziali.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 10

Utilizzato per affermare che le cause di esclusione devono essere tassative e previste espressamente dal Codice; il TAR ribadisce che la mancata ripartizione delle attività tra consorziate stabili o il superamento dei limiti dimensionali imposti dal disciplinare non comportano l’esclusione, se non espressamente prevista e in linea con il principio di massima partecipazione.

Articolo 19

Richiamato per la disciplina delle modalità digitali nello svolgimento delle procedure di gara (MEPA), ai fini della corretta conoscenza degli atti e della decorrenza dei termini per l’impugnazione, anche se la decisione si è poi fondata sul merito.

Articolo 20

Menziato a proposito della pubblicità legale e trasparenza delle aggiudicazioni tramite piattaforma MEPA, per discutere la decorrenza dei termini di impugnazione; il TAR rileva che la piena conoscenza degli atti comporta anche la conoscenza degli elementi dell’offerta.

Articolo 67

Applicato per giustificare la natura e il regime dei consorzi stabili. Il TAR sottolinea che a questi ultimi è richiesto solo di indicare le consorziate esecutrici, e non la ripartizione dettagliata delle attività, a differenza dei raggruppamenti temporanei o dei consorzi ordinari.

Articolo 68

Centrale per distinguere tra RTI/consorzi ordinari e consorzi stabili circa gli obblighi di specificazione delle quote/attività; il TAR chiarisce che l’obbligo di precisare le quote esecutive si applica solo ai primi.

Articolo 101

Fondamentale nel rigettare la censura sulla mancata domanda del consorzio: il TAR conferma che il soccorso istruttorio può essere attivato per integrare una documentazione formale, se dal DGUE e dagli atti già depositati si evince chiaramente la volontà di partecipazione e i requisiti, senza dare luogo a un nuovo contenuto sostanziale dell’offerta.

Articolo 193

Invocato per ricordare che il consorzio aggiudicatario aveva presentato la proposta nell’ambito di una procedura di finanza di progetto, secondo la disciplina speciale prevista dal Codice, confermando la sua posizione di promotore e la chiarezza della volontà partecipativa.

Articoli di riferimento