13/10/2025
Art. 94Art. 96Art. 98Art. 229

Esclusione da gara d'appalto per illecito professionale: legittimità della decisione della Stazione Appaltante e applicazione dei motivi di esclusione

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Campania ha respinto il ricorso di una società esclusa da una gara pubblica per la fornitura e manutenzione di dispositivi per il rilevamento automatico delle violazioni del codice della strada. L'esclusione era motivata dalla sussistenza di un grave illecito professionale, in particolare per irregolarità accertate sull’omologazione e approvazione dei dispositivi offerti e per il coinvolgimento del precedente amministratore in procedimenti penali rilevanti. Il Tribunale ha ritenuto legittima la valutazione discrezionale della stazione appaltante, confermando che i provvedimenti penali e le informazioni acquisite integrano motivi adeguati per escludere l’operatore economico ai sensi della normativa in vigore e che non sono state violate le garanzie procedimentali previste per il contraddittorio.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR si basa sulla riconosciuta discrezionalità della stazione appaltante nell’escludere operatori economici che si siano resi responsabili di gravi illeciti professionali o che presentino elementi tali da rendere dubbia la loro affidabilità e integrità. Nel caso specifico, la società ricorrente era stata coinvolta in procedimenti penali riguardanti la mancata approvazione ministeriale di dispositivi offerti in gara, circostanza confermata da provvedimenti cautelari e sentenze della Cassazione penale. Il TAR ha valutato che la stazione appaltante ha correttamente seguito il procedimento, dando comunicazione di avvio alla società e consentendo il contraddittorio; inoltre, la motivazione dell’esclusione è stata ritenuta congrua e fondata sia in diritto che in fatto. L’adozione di misure di self-cleaning (rimozione del precedente amministratore) non ha effetto retroattivo sulle cause di esclusione già insorte. Il Collegio ha infine sottolineato che anche in presenza di più motivazioni autonome a sostegno dell’esclusione, è sufficiente che una di esse sia legittima per giustificarla. La domanda di riammissione della società e risarcimento del danno è stata respinta e la società condannata alle spese.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 94

Invocato per individuare la natura delle cause di esclusione automatica dalla gara, in particolare quando a carico dell’operatore (o dei suoi amministratori) sono contestati reati rilevanti per la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione. Nel caso concreto, si fa riferimento a reati collegati alla frode nelle forniture pubbliche, ritenuti rilevanti ai sensi di questo articolo.

Articolo 96

Richiamato per la disciplina generale delle esclusioni e dei rimedi di self-cleaning. La sentenza sottolinea che le misure di self-cleaning eventualmente adottate dalla società (cambio dell’organo amministrativo) producono effetti solo pro futuro e non eliminano retroattivamente la causa di esclusione, coerentemente con quanto previsto dall’art. 96.

Articolo 98

Elemento cardine della decisione: viene applicato per definire e riconoscere la sussistenza di un grave illecito professionale, come configurabile in base a provvedimenti penali e irregolarità accertate sui dispositivi offerti, che legittimano l’esclusione. Il TAR riconosce che la stazione appaltante può escludere l’operatore anche sulla base di provvedimenti cautelari penali e presupposti oggettivi, in linea con la valutazione richiesta dall’art. 98.

Articolo 229

Viene invocato per chiarire quale disciplina sia applicabile temporalmente alla gara oggetto di giudizio, affermando che il nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023) è efficace dal 1° luglio 2023: pertanto, la normativa citata si applica alla procedura, poiché il bando è stato pubblicato dopo tale data.

Articoli di riferimento