Legittimità dell’esclusione per illecito professionale grave in gara pubblica: la valutazione discrezionale della stazione appaltante ai sensi del nuovo Codice degli Appalti
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha respinto il ricorso proposto da una società esclusa da una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento di concessioni demaniali marittime, in quanto il legale rappresentante risultava coinvolto in gravi procedimenti penali. L’esclusione, disposta dopo soccorso istruttorio, è stata giudicata correttamente motivata e conforme agli articoli del nuovo Codice degli Appalti che regolano le cause di esclusione non automatica, in particolare in materia di illecito professionale grave. La valutazione dell’amministrazione è stata ritenuta ragionevole e supportata da idonei elementi, anche alla luce dell’assenza di valide controdeduzioni da parte della ricorrente.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta la questione della legittimità dell’esclusione da una gara di una società, unica partecipante per un lotto, motivata dalla sussistenza di gravi procedimenti penali a carico del legale rappresentante. Il TAR ha ritenuto che l’amministrazione abbia correttamente applicato gli articoli del Codice degli Appalti in tema di esclusione non automatica per grave illecito professionale, valorizzando la gravità dei reati contestati (tra cui riciclaggio, associazione mafiosa e reati contro il patrimonio), la loro attinenza con l’affidamento di un bene demaniale e la mancata presentazione, da parte della società, di elementi sufficienti a superare la prognosi negativa sull’affidabilità. Il Tribunale ha riconosciuto un’adeguata istruttoria e motivazione, osservando che l’esclusione non aveva natura sanzionatoria ma fiduciaria, finalizzata alla tutelare l’affidamento della P.A. solo a operatori affidabili sia dal punto di vista morale sia professionale. Non sono state ravvisate violazioni dei principi di tassatività delle cause di esclusione o difetto di istruttoria, e, dunque, il ricorso è stato respinto con condanna alle spese.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 10 è richiamato a fondamento dei principi di tassatività delle cause di esclusione, garantendo che solo le esclusioni previste espressamente dagli articoli 94 e 95 possono essere applicate. Il TAR ha rilevato che l’esclusione è avvenuta proprio in base a tali cause tipizzate e non in via arbitraria, rispettando la massima partecipazione e il limite all’ampliamento delle cause di esclusione.
L’articolo 94 è stato applicato come parametro di riferimento per distinguere tra cause di esclusione automatica (quali condanne definitive per specifici reati) e quelle non automatiche. Nel caso concreto, il TAR ha rilevato che pur non essendoci una condanna definitiva, la natura dei reati contestati rientrava comunque nel perimetro di valutazione della gravità ai fini del giudizio di affidabilità, soprattutto considerando la natura e l’oggetto dell’appalto.
L’articolo 95 disciplina le cause di esclusione non automatica, tra cui l’illecito professionale grave, demandando alla stazione appaltante la valutazione concreta della gravità e dell’idoneità delle violazioni a compromettere l’affidabilità del concorrente. Il TAR ha riconosciuto che l’amministrazione ha esercitato tale valutazione in modo non arbitrario, fondando la decisione su elementi sostanziali e motivando con riferimento ai rischi di affidamento a un soggetto indiziato per reati particolarmente gravi.
L’articolo 98 fornisce la definizione di illecito professionale grave e i criteri di valutazione delle relative condotte ai fini dell’esclusione. La sentenza ha applicato tale norma sia nell’accertamento della gravità e attualità dei fatti (valutando le prove raccolte e la natura dei reati contestati) sia nella verifica della motivazione posta a base dell’esclusione, riscontrandola come coerente con quanto prescritto dal comma 2 dell’articolo (articolazione della motivazione sulle tre condizioni) e conforme ai principi di diritto.



