Esclusione da gara per illecito professionale grave e valutazione discrezionale della stazione appaltante
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha respinto il ricorso di una società contro l'aggiudicazione di un appalto a un Consorzio, difendendo la correttezza della valutazione della stazione appaltante. La ricorrente contestava l’ammissione del Consorzio alla gara nonostante fosse stata dichiarata la condanna penale per gravi infrazioni in materia di sicurezza sul lavoro a carico del legale rappresentante della consorziata designata. Il Tribunale ha ritenuto che l’errore della documentazione trasmessa non giustificasse l’esclusione automatica e che la valutazione sulla gravità dell’illecito fosse discrezionale, adeguatamente motivata e supportata da una certificazione di gestione della sicurezza aggiornata. Pertanto, ha confermato la legittimità dell’aggiudicazione e ha estromesso dal giudizio due Amministrazioni centrali non direttamente coinvolte.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta una controversia relativa all’esclusione di un concorrente in una gara d’appalto per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. La ricorrente chiedeva l’annullamento dell’aggiudicazione in favore del Consorzio controinteressato, poiché la consorziata designata nel Consorzio era stata condannata per gravi infrazioni alle norme di sicurezza sul lavoro e non vi era stata una valutazione adeguata di tale circostanza da parte della stazione appaltante. Il Tribunale ha affermato che, sebbene la consorziata avesse commesso violazioni accertate, la trasmissione errata della sentenza richiesta non poteva portare automaticamente all’esclusione ai sensi dell’art. 101, comma 2, del d.lgs. 36/2023, perché l’operatore aveva comunque fornito una documentazione rilevante e il soccorso istruttorio era possibile per correggere l’errore di documentazione. Sul merito, la decisione sottolinea l’ampio margine discrezionale della stazione appaltante nel valutare la gravità degli illeciti professionali ai fini dell’esclusione, confermando che la certificazione ISO recentemente acquisita dalla consorziata attesta una gestione della sicurezza adeguata e quindi l’affidabilità attuale del concorrente. L’esclusione non è automatica, essendo condizionata a specifiche cause tassative; in assenza di queste, è la stazione appaltante che valuta la situazione nel suo complesso, e tale giudizio è sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza o abnormità. Infine, il Tribunale ha escluso dal giudizio due Amministrazioni centrali non direttamente coinvolte, limitandone la partecipazione sulla base della normativa che sancisce le parti necessarie del processo in materia di PNRR.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 98 è stato centrale nel valutare se l’illecito professionale commesso dalla consorziata designata fosse così grave da giustificare l’esclusione automatica dalla gara. La stazione appaltante ha ritenuto che la sentenza penale emessa non rientrasse tra le cause tassative di esclusione automatica previste dagli artt. 94 e 98 del d.lgs. 36/2023, e quindi la valutazione della gravità è stata rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione, che ha preso in considerazione anche la certificazione ISO aggiornata come prova di affidabilità attuale dell’operatore economico. Il Tribunale ha confermato che questa valutazione discrezionale, pur soggetta a sindacato giurisdizionale, non è stata manifestamente irragionevole né illegittima.



