Improcedibilità del ricorso contro l’esclusione da procedura di gara per sopravvenuta carenza di interesse
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato dall’RTP Ing. Giovanni Toscano contro l’esclusione dalla gara relativa a servizi di ingegneria e architettura, dopo che la stazione appaltante ha revocato l’aggiudicazione e tutti gli atti di gara. La questione verteva sulla validità del mandato collettivo speciale conferito al capogruppo, che, secondo la S.A., mancava della data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta, elemento ritenuto indispensabile per la sua ammissibilità ai sensi della disciplina sul soccorso istruttorio.
Spiegazione Dettagliata
Il TAR ha valutato il merito del ricorso relativo all’esclusione dell’RTP Toscano motivata dalla carenza, ritenuta insanabile in sede di soccorso istruttorio, della data certa anteriore nel mandato collettivo speciale. Tuttavia, durante il processo, la stazione appaltante ha revocato l’aggiudicazione e tutti gli atti di gara, facendo venir meno l’interesse del ricorrente alla decisione del merito. In ottemperanza al principio dispositivo del processo amministrativo e alla giurisprudenza consolidata, il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, specificando che il giudice non può procedere d’ufficio in assenza di una manifestazione di interesse attuale da parte della parte ricorrente.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 101 (soccorso istruttorio) è stato richiamato per valutare se la mancata presentazione di un mandato collettivo avente data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta fosse sanabile tramite soccorso istruttorio. Il Tribunale, in linea con il dato normativo, ha ritenuto - anche in sede cautelare - che l’assenza della data certa impedisse di sanare il vizio, trattandosi di una carenza che attiene a documentazione la cui regolarità è presupposto essenziale per la partecipazione e la validità dell’offerta, non sanabile dopo la scadenza del termine se non è verificabile la sua sussistenza prima di tale termine.



